La normativa del settore alimentare ha tra i suoi obiettivi primari quello di tutelare la salute del consumatore finale in modo da ridurre al minimo le possibilità che vengano consumati prodotti alimentari non idonei. Con quest’ottica è stato predisposto un sistema di ritiro e richiamo che gli Operatori del Settore Alimentare devono conoscere e attuare secondo quanto previsto dalla normativa stessa. A introdurre questi due concetti, infatti, è stato il Regolamento CE n.178/2002, il quale, oltre a individuare l’Operatore del Settore Alimentare (OSA) come unico responsabile della sicurezza degli alimenti che vengono commercializzati a suo nome, introduce i concetti di “ritiro” e “richiamo”. Gli articoli 18, 19 e 20 di tale Regolamento infatti specificano come l’OSA abbia l’obbligo di predisporre tutte le misure necessarie a diminuire i rischi per la salute del consumatore finale. Il ritiro e il richiamo di un prodotto alimentare rappresentano due strumenti importantissimi per raggiungere questo scopo.Nonostante questi termini sembrino sinonimi, in realtà, descrivono concetti e scenari ben diversi.Il richiamoIl richiamo è una procedura obbligatoria che deve essere attuata quando il prodotto alimentare non idoneo può essere arrivato al consumatore. In questo caso l’OSA dovrà fare tutto quello che è in suo potere per richiamare la totalità dei prodotti non idonei posti in commercio. Facendo anche riferimento a tutti i canali utilizzati per la distribuzione e la vendita dei suoi prodotti, quindi, dovrà informare in maniera efficace e accurata i consumatori indicando il motivo e i dettagli del richiamo del prodotto non idoneo in modo tale che la clientela sia correttamente informata e soprattutto in modo che non ne avvenga il consumo. Solitamente la procedura di richiamo quindi si attiva quando purtroppo la non conformità viene rilevata dopo la messa in commercio dei prodotti.Il Ministero della Salute in accordo con le Regioni ha predisposto sia una procedura sia un modello standard da utilizzare in caso di richiamo di prodotti alimentari. Se da una parte il Ministero stesso vuole garantire la massima attenzione alla salute dei cittadini dall’altra vuole anche facilitare gli OSA che si trovano ad applicare questa delicata procedura. Il modello standard da utilizzare è composto da una serie di informazioni che l’OSA coinvolto dovrà fornire: oltre la data di compilazione, sarà riportato il marchio, la denominazione di vendita del prodotto, il nome e la ragione sociale dell’OSA a nome del quale il prodotto viene commercializzato, successivamente verrà identificato in maniera inequivocabile il prodotto da richiamare. Per far questo dovrà essere indicato il lotto di produzione e la data di scadenza o il termine minimo di scadenza. Andrà inoltre inserito il numero identificativo, la sede dello stabilimento e il nome del produttore, qualora non coincidesse con l’OSA che ha predisposto le operazioni di richiamo. Infine il modulo dà la possibilità di allegare la foto del prodotto stesso e in questo caso è sempre bene sceglierne una in cui sia visibile anche l’etichetta del prodotto, così da essere più facilmente riconoscibile e di descrivere quali sono le caratteristiche non conformi riscontrate nel prodotto, specificando quindi i motivi del suo richiamo. Il Ministero inoltre ha predisposto un sistema di raccolta online dei prodotti richiamati e che possono essere consultati anche direttamente dai cittadini. Inoltre bisogna sempre ricordare che il Reg. 178/2002 ha introdotto anche un sistema rapido di allerta, il RASFF, che permette di comunicare a tutti gli Stati Membri eventuali situazioni critiche. Questo sistema permette di notificare in tempo reale i rischi per la salute dei consumatori istituendo una vera e propria rete tra la Commissione Europea, l’Autorità Europea per la Sicurezza Alimentare e gli Stati Membri. Le allerte quindi vengono comunicate e condivise tra gli Stati in modo da facilitare il ritiro/richiamo dei prodotti pericolosi per la salute dei consumatori. Nei casi di allerte più pericolose si predispone, invece, direttamente il sequestro immediato da parte delle Autorità competenti integrando la procedura con comunicati stampa adeguati per avvisare in maniera più massiccia ed efficace la popolazione.Il ritiroIl ritiro, invece, prevede tutte quelle misure obbligatorie volte a impedire la distribuzione di un prodotto non idoneo al consumo. In questo caso, quindi, il prodotto pericoloso non ha ancora raggiunto il consumatore in quanto è stato bloccato nelle fasi antecedenti la sua vendita e il suo consumo. La procedura di ritiro perciò si verificherà tra produttori che operano nelle fasi che precedono la vendita e quindi l’acquisto da parte del consumatore finale.Si può predisporre una procedura di ritiro a fronte di diversi scenari che, seppur con piccole differenze, si caratterizzano tutte dalla necessità di bloccare la commercializzazione dei prodotti non conformi.Un primo scenario può presentarsi al momento del ricevimento delle merci. Se in questa fase viene evidenziato uno o più prodotti non rispondenti ai requisiti igienico sanitari previsti, il responsabile della rintracciabilità isola i prodotti in questione dal resto delle derrate alimentari idonee, identificandoli con un apposito cartello riportante la dicitura “prodotti non conformi”. Nel frattempo viene avvisato tutto il personale sulle procedure di ritiro attivate e viene informato il fornitore da cui provengono i prodotti. Inizialmente viene avvisato telefonicamente per comunicare tempestivamente la non conformità rilevata ma, contestualmente, viene compilato il rapporto di non conformità riportante tutti i dati del prodotto e inviato tramite mail o fax al fornitore. Infine si resta a disposizione delle Autorità competenti qualora fosse necessario collaborare per arginare la distribuzione del prodotto non idoneo, mettendo a disposizione fatture di acquisto, documenti di trasporto, elenco dei fornitori e/o dei propri clienti, modelli di avviso utilizzati e tutto quello che è necessario per dimostrare di aver applicato tutte le misure più corrette per arginare l’emergenza. Può verificarsi, invece, il caso in cui la non conformità venga rilevata nelle fasi successive del processo produttivo. In questo caso il responsabile segregherà i prodotti non idonei in apposito contenitore identificandoli in attesa dello smaltimento o del ritiro da parte del fornitore. Questi prodotti, seppur non conformi, dovranno essere mantenuti alle temperature di stoccaggio previste dalle caratteristiche dell’alimento in questione avendo però l’accortezza di mantenerli separate dal resto delle derrate conformi. Inoltre l’eventuale possibilità che possano essere stati usati nei semilavorati o nei prodotti finiti porta il responsabile a scegliere di rimuovere e smaltire tutti quei prodotti incerti o su cui si ha eventualmente il dubbio. Chiaramente anche in questo caso si avvisa il proprio personale sulle procedure attivate e il fornitore qualora la problematica riscontrata derivi da materie prime non idonee erroneamente usate nel ciclo produttivo. Soprattutto però l’OSA ha l’obbligo di avvisare le autorità competenti e, qualora il prodotto non idoneo sia stato somministrato all’utente finale, quest’ultimo viene avvisato tramite apposita modulistica.Un altro scenario possibile è quello in cui un fornitore, rendendosi conto che uno o più dei suoi prodotti non più sotto il suo possesso, non sono idonei al consumo, avvisa i propri clienti. In questo caso il responsabile riceverà da parte del fornitore un avviso in cui specifica quale prodotto (indicando lotto e data di scadenza) dovrà essere segregato e i motivi dell’avvio della procedura di ritiro. L’OSA quindi prenderà visione dell’avviso e procederà separando i lotti dei prodotti in questione dal resto delle sue derrate identificandoli con apposito cartello. Chiaramente anche il resto del suo personale dovrà essere avvisato e istruito sulle procedure attuate e si dovrà collaborare con le autorità competenti in caso di necessità.In ultimo potrebbe poi succedere che sia il consumatore finale a comunicare la non conformità dei prodotti acquistati. In questo caso viene verificata l’eventuale presenza di giacenze di tali prodotti nei propri magazzini o l’eventuale loro utilizzo nei prodotti in lavorazione e nel caso si procede alla loro segregazione e identificazione. Anche in questo caso parte poi un efficace sistema di avvisi che impone all’OSA di avvisare le autorità competenti, eventuali suoi fornitori e i consumatori finali.Quello che emerge da questo sistema di tutela della salute dei consumatori finali è la cooperazione e la collaborazione che deve instaurarsi tra tutte le parti in gioco: gli Operatori del settore alimentare, i consumatori e le Autorità competenti.* Consulente in Sicurezza alimentare e HACCP