Con l’avvento del “Regolamento Biocidi Reg. UE n°528/2012”, che è andato a sostituire la “Direttiva Biocidi 98/8/CE” per gli attori del Pest Control molti aspetti sono iniziati a cambiare e si è cominciato a valutare una sempre maggiore contrazione dei prodotti disponibili dovendo virare verso una disinfestazione sempre più “verde” e quindi con un utilizzo più mirato dei PMC e Biocidi.A corollario del Regolamento Biocidi sono poi arrivati da interpretare per una corretta gestione dell’utilizzo dei prodotti chimici il “Regolamento sulla classificazione, l’etichettatura e l’imballaggio (CLP) CE n°1272/2008”, la “Direttiva sui preparati pericolosi [199/45/CE (DPD)]” e il “Regolamento CE n°1907/2006 (REACH)”.Andando ad analizzare però solamente le esche rodenticide, oltre alle norme internazionali bisogna considerare anche la “normativa di riferimento nazionale del Ministero della Salute del 14/01/14 (G.U. Serie Generale n°51 del 03/03/2014 – Proroga dell’Ordinanza del 10 Febbraio 2012)”, la “Risk Mitigation Measures for anticoagulant rodenticide sas biocidal products” e infine l’ultimo e importantissimo “Regolamento UE 2016/1179 (IX ATP del Regolamento CLP) che, dal 01 Marzo 2018, per quanto riguarda i rodenticidi basati su principi attivi di seconda generazione come il Brodifacoum, il Difenacoum e il Bromadiolone afferma che, se la concentrazione di queste sostanze è uguale o maggiore allo 0,003%, il prodotto relativo deve essere classificato come tossico con categoria di rischio H360D e il simbolo di pericolo Healt Hazard (GHS08). Inoltre, viene espressamente menzionato che i rodenticidi identificati come classe H360D potranno essere commercializzati e utilizzati solo da aziende professionali di disinfestazione. Pertanto è proibita la vendita e l’uso di rodenticidi H360D da parte di privati o utenti non abilitati all’esercizio della professione di disinfestatore. I prodotti destinati quindi al mercato residenziale o non professionale avranno una concentrazione del principio attivo inferiore allo 0,003%. Sulla base di tutti questi regolamenti, senza considerare la PAN (Piano d’Azione Nazionale), dove si richiede una sempre maggiore specializzazione in merito all’uso dei biocidi ma anche sulla spinta di una disinfestazione sempre più “verde”, con lo staff tecnico di Gico Systems si stanno sperimentando sistemi alternativi di derattizzazione.[caption id="attachment_15945" align="aligncenter" width="515"] Nicchie ecologiche preferenziali dei Muridi - Murini e Microtini[/caption]Fra questi quello che sembra dare le migliori prospettive è l’utilizzo di ghiaccio secco in tana.In un ambiente urbano e periurbano, con presenza di aree verdi e in prossimità di aree rifiuti, in molti casi è facile identificare nidificazioni di Rattus norvegicus sia nelle aree verdi che direttamente all’interno di bocche di lupo.In un sistema classico di derattizzazione si deve prevedere il posizionamento di erogatori d’esca che devono andare a formare una cintura rispetto alla zona di nidificazione, magari andando a intercettare i percorsi dei muridi. Dopo il posizionamento poi, secondo le nuove direttive, un controllo ogni settimana per massimo 6 settimane con un utilizzo (qualora si volesse impiegare poco derattizzante) di almeno 40 gr (2 blocchetti) per erogatore per 6 cicli, quindi un totale di 240gr. Se si somma ad altri erogatori si arriva a consumare sino a oltre 1,0 Kg di prodotto. Similare la metodologia, anche in caso di nidificazioni all’interno di caditoie, dove il posizionamento del derattizzante avviene direttamente (a sicurezza e con prodotto autorizzato all’utilizzo in fognatura) all’interno della tana, sempre per 6 settimane.Con il sistema con ghiaccio secco, la metodologia si sviluppa con posizionamento di 100 gr di ghiaccio secco per tana. Lo stesso tende subito a sublimare inondando le gallerie di CO2 che portano alla morte dei roditori, valutando anche un caso di benessere animale in quanto i muridi si addormentano e non muoiono per emorragie interne, che sono indicate dalla maggior parte della letteratura veterinaria non dolorosa.Un nuovo utilizzo del ghiaccio secco (a cura di Graziano Dassi)Il ghiaccio secco altro non è che anidride carbonica allo stato solido (più precisamente diossido di carbonio) ed è utilizzato nel nostro mondo per attivare alcuni modelli di trappole per la cattura di determinate specie di zanzare. Ora è utilizzato anche per la lotta al Rattus norvegicus, mettendo delle bustine contenenti diossido di carbonio allo stato solido (ghiaccio secco) nelle loro tane e tappandone le entrate.Per farsi un’idea delle tante applicazioni di tale risorsa tecnica si deve tener conto che è utilizzato anche in varie industrie e in laboratori per la sua capacità di congelamento e raffreddamento anche dei cibi e per effetti speciali (basta immergere i blocchetti di ghiaccio secco in acqua per produrre un denso fumo). Viene normalmente commercializzato come coolbag, ghiaccio secco in pellets, in bustine o in blocchi.Per quanto concerne la Sicurezza bisogna tenere presente che la temperatura alla superficie del ghiaccio è di – 78,5° C. [Punto di fusione -56,6 °C Temperatura di sublimazione: -78,5 °C. Temperatura critica: 31,0 °C. Pressione di vapore: 45,1 bar (10 °C)]. Quindi l’incauto contatto con la nostra epidermide può procurare gravi ustioni e, ad alte concentrazioni, può arrivare all’asfissia con esiti, oltre certi limiti, infausti. La valutazione del corretto, e quindi sicuro, utilizzo del ghiaccio secco nella lotta ai ratti norvegesi contempla in particolar modo la sua manipolazione, ma una certa attenzione deve essere posta nel trasporto e nello stoccaggio, soprattutto in ambienti confinati.L’inalazione di CO2 può essere asintomatica arrivando a includere la perdita di mobilità fino all’asfissia, non è il caso di entrare nelle pratiche di pronto soccorso che dovranno essere approfondite in Corsi specifici. Naturalmente l’ingestione del ghiaccio secco è da ritenersi pericolosissima, così come il contatto con gli occhi. Questo per scoraggiare gli apprendisti stregoni che potrebbero avventurarsi senza la dovuta conoscenza nell’utilizzo di tale risorsa tecnica che deve essere affidata a tecnici preparati.La CO2 in fase gassosa è 1,5 volte più pesante dell’aria per cui può accumularsi in spazi chiusi in particolare sotto il livello del suolo (vedi tane dei ratti). Si prevede che il prodotto sia biodegradabile e non si ritiene che permanga per lunghi periodi di tempo in un ambiente acquatico. A causa dell’elevata volatilità, è improbabile che causi inquinamento di suolo e acqua. Dati i consumi minimi, nella pratica di lotta ai ratti norvegesi si può escludere qualsivoglia rischio di bioaccumulo o di inquinamento ambientale.Per saperne di più:https://assogastecnici.federchimica.it/docs/default-source/ATTI-CONVEGNI/2016_05_24-seminario-co2/04_safety-de-lorenzi-ppt.pdf?sfvrsn=2SCHEDA NORMATIVEDerattizzazione: leggi e regolamenti (a cura di Chiara Dassi)Ho cercato di ordinare alcune leggi e regolamenti che sempre più spesso vengono citate nei nostri convegni e riportate in alcune pubblicazioni. Onestamente nel farlo mi sono sentita meritevole di accedere al Paradiso (quando sarà il momento), se volete meritarvi lo stesso benevolo trattamento non mi rimane che augurarvi buona lettura.1. “Regolamento Biocidi Reg. UE n°528/2012” e “Direttiva Biocidi 98/8/CE”Segnalo un buon compendio del regolamento, da cui emerge quanto è stato lungo l’iter legislativo e ritengo ancora più lungo sarà il periodo di tempo necessario affinché il tutto sia metabolizzato dai vari soggetti nelle varie nazioni: webtv.confindustria.vicenza.it/importedfiles/2_Ceccarelli.pdf.Riporto l’incipit, raccomandando di annotare soprattutto le scadenze riportate nello sviluppo dell’intervento del dottor F. Ceccarelli: “Verso la metà degli anni ’90 l’Unione Europea ha sentito la necessità di definire una norma comunitaria che armonizzasse le varie disposizioni nazionali riguardanti i prodotti ad azione biocidi, in linea con quanto già precedentemente effettuato per i pesticidi agricoli con la direttiva 91/414/CEE. Con l’emanazione della direttiva 98/8/CE relativa all’immissione sul mercato dei prodotti biocidi il legislatore europeo ha inteso armonizzare le diverse normative degli Stati membri.La BPD è entrata in vigore il 14 maggio 2000, in Italia è stata recepita con il Decreto Legislativo 25 febbraio 2000, n.174.Tanto per rinfrescarci la memoria riporto anche i gruppi in cui sono riportati i vari tipi di Biocidi.GRUPPO 1 - Disinfettanti e biocidi in generaleTipo 1. Biocidi per l’igiene umanaTipo 2. Disinfettanti per aree private e aree sanitarie pubbliche ed altri biocidiTipo 3. Biocidi per l’igiene veterinariaTipo 4. Disinfettanti nel settore dell’alimentazione umana e animaleTipo 5. Disinfettanti per l’acqua potabileGRUPPO 2 - PreservantiTipo 6. Preservanti per prodotti in scatolaTipo 7. Preservanti per pellicoleTipo 8. Preservanti del legnoTipo 9. Preservanti per fibre, cuoio, gomma e materiali polimerizzatiTipo 10. Preservanti per lavori in muraturaTipo 11. Preservanti per liquidi nei sistemi di raffreddamento e trattamento industrialeTipo 12. Preservanti contro la formazione di sostanze viscide (slimicidi)Tipo 13. Preservanti per fluidi nella lavorazione di metalliGRUPPO 3 - Controllo degli animali nociviTipo 14. RodenticidiTipo 15. AvicidiTipo 16. MolluschicidiTipo 17. PescicidiTipo 18. Insetticidi, acaricidi e prodotti destinati al controllo degli altri artropodiTipo 19. Repellenti e attrattiviA parer mio il tipo 19 dovrà essere analizzato con attenzione.GRUPPO 4 - Altri biocidiTipo 20. Preservanti per alimenti destinati al consumo umano ed animaleTipo 21. Prodotti antincrostazioneTipo 22. Fluidi usati nell’imbalsamazione e nella tassidermiaTipo 23. Controllo di altri vertebrati2. Regolamento sulla classificazione, l’etichettatura e l’imballaggio (CLP) CE n°1272/2008Anche per questo regolamento un buon riferimento è:https://echa.europa.eu/.../clp_labelling_it.pdf/b831f527-80db-4286-abf7-a92b1771dc4fLe sabbie mobili in cui ci si addentra nel leggere queste norme sono lasciate presagire nella premessa che recita: “Il presente documento ha lo scopo di assistere gli utenti nell’adempimento degli obblighi previsti dal regolamento CLP. Tuttavia, si ricorda agli utenti che il testo del regolamento CLP è l’unico riferimento normativo autentico e che le informazioni contenute nel presente documento non costituiscono un parere legale. L’uso di dette informazioni rientra nell’esclusiva responsabilità dell’utente. L’Agenzia europea per le sostanze chimiche declina ogni responsabilità in relazione al possibile uso delle informazioni contenute nel presente documento”.3. Direttiva sui preparati pericolosi [199/45/CE (DPD)] e Regolamento CE n°1907/2006 (REACH)”.Dopo aver assunto una buona dose di prodotti per il mal di mare mi sembra riguardino in particolare le norme e i pittogrammi delle nostre etichette a cui si aggiungono il doveroso rispetto del Regolamento (CE) n.1907/2006 (REACH), allegato II e successivi adeguamenti introdotti dal Regolamento (UE) n.453/2010-Italia.4. Normativa di riferimento nazionale del Ministero della Salute del 14/01/14 (G.U. Serie Generale n°51 del 03/03/2014 – Proroga dell’Ordinanza del 10 Febbraio 2012). La “Risk Mitigation Measures for anticoagulant rodenticide as biocidal products” la cui attuazione ha lo scopo di attenuare i rischi nell’utilizzo dei biocidi anticoagulanti e comporterà un notevole sforzo organizzativo nella pianificazione dei servizi di derattizzazione e nelle scelte delle risorse tecniche da mettere in campo. Non sarà facile e bisognerà valutare attentamente i risultati futuri. Forse un dialogo fra le commissioni e le associazioni di categoria potrebbe essere utile. A pare mio una certa pressione presso il Ministero potrebbe essere utile.5. Regolamento UE 2016/1179 (IX ATP del Regolamento CLP) che, dal 1 Marzo 2018, che riguarda i rodenticidi basati su principi attivi di seconda generazione: https://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/?uri=CELEX%3A32016R1179.Francamente non credo di aver contribuito più di tanto a chiarire l’ingarbugliata matassa delle norme che vanno prendendo corpo e che si contrappongono all’essenzialità comportamentale delle entità infestanti: mangiare, riprodursi e diffondersi. Ragion per cui prevenire e monitorare sono fondamentali, ma i principi della lotta mirata restano, a parer mio, un valido strumento per salvaguardare il nostro Ambiente. Ne è la riprova l’evolversi dei trattamenti antiparassitari in agricoltura. Per chi desiderasse vedere cosa accade in agricoltura suggerirei la lettura di: www.minambiente.it/sites/default/files/archivio/allegati/vari/pubbl_PAN.pdf in cui la direttiva 2009/128/CE, viene recepita con il decreto legislativo del 14 agosto 2012 n. 150 istituendo “quadro per l’azione comunitaria ai fini dell’utilizzo sostenibile dei pesticidi”. Per l’attuazione di tale direttiva sono stati definiti Piani di Azione Nazionali (PAN).