Made in Italy? Sì, ma green

Il 13 giugno scorso sono entrate in vigore le regole per ottenere la nuova certificazione di III tipo “Made Green in Italy” relativa all’impronta ambientale dei prodotti, ai sensi della Legge 28 dicembre 2015, n. 221, a sua volta basata sulla metodologia per la determinazione dell’impronta ambientale dei prodotti (PEF – Product Environmental Footprint), come definita nella raccomandazione 2013/179/UE della Commissione Europea del 9 aprile 2013.La legge 221/2015 “Disposizioni in materia ambientale per promuovere misure di green economy e per il contenimento dell’uso eccessivo di risorse naturali” prevede, all’art. 21, l’istituzione dello schema nazionale volontario per la valutazione e la comunicazione dell’impronta ambientale dei prodotti, denominato «Made Green in Italy».Si tratta, lo ribadiamo, di una certificazione ecologica di III tipo, secondo la norma UNI EN ISO 14025:2002, una dichiarazione ambientale (volontaria) di prodotto che informa sulle performance ambientali di un prodotto, di tipo quantitativo, basato sugli impatti individuati secondo la metodologia LCA – Life Cycle Assessment, che garantisce l’oggettività della valutazione in ottica business to business.Che cos’è l’impronta ambientale di un prodotto? Lo definisce il Ministero dell’Ambiente e della Tutela del Mare e del Territorio: «L’impronta ambientale di un prodotto (inteso come “bene” o “servizio”, secondo la Norma ISO 14040:2006 sulla metodologia LCA – Life Cycle Assessement ) è una misura fondata su una valutazione multi-criterio delle prestazioni ambientali di un prodotto, analizzato lungo tutto il suo ciclo di vita, ed è calcolata principalmente al fine di ridurre gli impatti ambientali di tale bene o servizio considerando tutte le attività della catena di fornitura, dall’estrazione delle materie prime, attraverso la produzione e l’uso, fino alla gestione del fine-vita».Il Ministero dell’Ambiente aveva avviato nel 2011 un’iniziativa denominata “Programma per la valutazione dell’impronta ambientale” dei prodotti/servizi/organizzazioni, che oggi ha consolidato, allineandosi alla sperimentazione PEF (Product Environmental Footprint) della Commissione Europea, con lo schema “Made Green in Italy”.Con l’adozione del “Made Green in Italy”, il Ministero dell’Ambiente intende perseguire i seguenti obiettivi:

  • promuovere modelli sostenibili di produzione e consumo e contribuire ad attuare le indicazioni della Strategia “Europa 2020”;
  • stimolare il miglioramento continuo delle prestazioni ambientali dei prodotti e, in particolare, la riduzione degli impatti ambientali che questi generano durante il loro ciclo di vita (LCA);
  • favorire scelte informate e consapevoli da parte dei cittadini, nella prospettiva di promuovere lo sviluppo del consumo sostenibile, garantendo la trasparenza e la comparabilità delle prestazioni ambientali di tali prodotti, e rafforzare l’immagine, il richiamo e l’impatto comunicativo che distingue i prodotti, attraverso l’adozione del metodo PEF (Product Environmental Footprint);
  • definire le modalità più efficaci per valutare e comunicare l’impronta ambientale dei prodotti del sistema produttivo italiano, al fine di sostenerne la competitività sui mercati nazionali e internazionali;
  • valorizzare le esperienze positive di qualificazione ambientale dei prodotti di insieme (cluster) di piccole imprese, attraverso l’adozione di misure atte ad agevolare l’adesione allo Schema “Made Green in Italy” da parte di gruppi di imprese.
Per prodotti Made Green in Italy dovranno intendersi, ai sensi del nuovo regolamento (art. 2), quei prodotti che presentano prestazioni ambientali pari o superiori ai benchmark di riferimento utilizzato per la categoria di prodotto.L’art. 3 regola le modalità di proposizione, approvazione e pubblicazione della RCP (Regola di Categoria di Prodotto) ovvero le indicazioni metodologiche rilasciate dal gestore dello schema che definiscono regole e requisiti necessari alla conduzione di studi relativi all’impronta ambientale per una specifica categoria di prodotto.Per definire le regole e i requisiti (obbligatori e facoltativi) relativi ad una specifica categoria di prodotto, il MATTM (Ministero dell’Ambiente e Tutela del Mare e del Territorio) rilascia, appunto, delle indicazioni metodologiche (RCP) che hanno validità di 4 anni.Novanta giorni prima della scadenza, il gestore dello schema avvia una consultazione pubblica della durata di trenta giorni per il loro aggiornamento, salva la facoltà di avviare un processo di aggiornamento prima della scadenza, qualora si verifichino evidenti modifiche sui processi, sulla normativa o sulle tecnologie applicate.Possono chiedere l’adesione allo schema i produttori di prodotti Made in Italy, ossia originari dell’Italia nel rispetto di quanto stabilito dal Regolamento 952/2013, istitutivo del codice doganale dell’Unione. La richiesta deve essere indirizzata al gestore dello schema secondo le modalità di cui all’allegato II: entro trenta giorni dall’acquisizione della richiesta il gestore, in caso di verifica positiva, concede la licenza d’uso del logo relativamente ai prodotti Made Green in Italy per la durata di tre anni, corredata delle istruzioni per il suo uso. Per il rinnovo della licenza di uso del logo occorrerà inviare una nuova richiesta di adesione, almeno trenta giorni prima della scadenza.In caso di non corretta osservanza delle disposizioni del regolamento, il gestore dello schema può sospendere o revocare il diritto d’uso del logo.Il DM è corredato da quattro allegati:
  • il primo riguarda la procedura e la modulistica per l’elaborazione e l’aggiornamento delle RCP;
  • il secondo la richiesta di adesione allo schema;
  •  il terzo la procedura per la verifica indipendente e la convalida;
  • il quarto disciplina l’utilizzo del logo e la comunicazione dei risultati nell’ambito dello schema Made Green in Italy.
Il MATTM utilizzerà l’adesione allo schema Made Green in Italy nei Criteri Ambientali Minimi (CAM) delle categorie del Piano d’azione nazionale per gli acquisti verdi (PAN GPP), come strumento di verifica per il rispetto delle specifiche tecniche da parte delle stazioni appaltanti, laddove pertinenti e riguardanti il ciclo di vita del prodotto.Le etichette ambientaliLe etichette ambientali svolgono un duplice ruolo fondamentale nel mercato e nell’ottica della sostenibilità: da un lato orientano la domanda verso beni e servizi a impatto ambientale ridotto, dall’altro forniscono un riconoscimento per quelle aziende che si indirizzano verso scelte di produzione “virtuose” e che possono così offrire garanzia delle qualità ambientali dei propri prodotti, acquisendo un vantaggio competitivo rispetto ai concorrenti.Secondo la norma ISO 140201, le eco-etichette di natura volontaria si possono classificare in tre tipologie:- Etichette di Tipo I - ISO 14024- Etichette di Tipo II - ISO 14021: Autodichiarazioni ambientali- Etichette di Tipo III - ISO 14025: Dichiarazioni Ambientali di Prodotto.Le etichette ambientali di tipo I sono assegnate da organismi di parte terza, pubblici o privati, indipendenti dal produttore; si basano su criteri sviluppati tenendo conto di tutte fasi del ciclo di vita del prodotto (Life Cycle Assessment - LCA) che fissano dei valori soglia e limiti prestazionali da rispettare, la cui conformità è appunto certificata dall’organismo preposto.Le procedure legate al riconoscimento di queste etichette sono - come si è detto - volontarie, prevedono schemi di operatività trasparenti e predeterminati per ogni categoria di prodotto, la consultazione delle parti interessate, sono accessibili a tutti i potenziali richiedenti, sono sviluppate su basi scientifiche.Le etichette ambientali di tipo II sono realizzate da produttori, importatori o distributori dei prodotti, che riportano “autodichiarazioni” e simboli di valenza ambientale su prodotti, imballaggi o materiale informativo e pubblicitario, non convalidati né certificati da organismi indipendenti (self declared environmental claims). Generalmente questo tipo di informazioni ambientali sono relative a singoli aspetti ambientali del prodotto: contenuto di materiale riciclato, tossicità, biodegradabilità, assenza di sostanze dannose per l’ambiente. Il fatto che non vi sia una certificazione ufficiale da una parte terza, non significa che queste etichette non debbano avere dei requisiti di attendibilità e serietà nei riguardi del consumatore e dell’utenza in genere; infatti secondo lo standard ISO 14021 queste etichette devono contenere dichiarazioni non ingannevoli, verificabili (ad esempio la documentazione relativa alle qualità ambientali dichiarate deve essere resa disponibile a richiesta), specifiche e chiare, non soggette ad errori di interpretazione; quindi non devono essere utilizzate asserzioni ambientali vaghe o non specifiche, come “sicuro per l’ambiente”, “non inquinante”, “amico della natura”, ecc…Le etichette ambientali di tipo III, sono basate sulla Dichiarazione Ambientale di Prodotto, conosciuta anche con la sigla DAP o EPD (Environmental Product Declaration), ossia il documento che contiene le informazioni (oggettive, confrontabili e credibili) relative alla prestazione ambientale dell’intero ciclo di vita di prodotti e servizi; ha carattere informativo e riguarda tutti gli aspetti ambientali e gli impatti potenziali: concezione, fabbricazione, utilizzazione, smaltimento. L’etichetta può essere apposta a qualsiasi prodotto e prevede una verifica e convalida da parte di organismi terzi accreditati, che garantiscono la credibilità e veridicità delle informazioni contenute nella dichiarazione. L’obiettivo di questa certificazione è quello di fornire al consumatore le basi per un confronto tra servizi e prodotti funzionalmente equivalenti, così da incentivare anche le aziende che perseguono lo sviluppo sostenibile a porre in essere procedimenti produttivi sempre più efficienti da un punto di vista ambientale. Sebbene non vi sia a livello internazionale un protocollo condiviso per i contenuti di una DAP, normalmente vi si trovano le seguenti informazioni:- descrizione dell’azienda e del servizio o prodotto oggetto della dichiarazione;- dichiarazione della presentazione ambientale del prodotto o servizio: è la parte cruciale della DAP, poiché qui l’azienda comunica al pubblico il profilo ambientale del prodotto, attraverso quei parametri e quei risultati la cui veridicità sarà poi garantita dall’ente di certificazione;- informazioni aggiuntive provenienti dall’azienda (circa le modalità per un uso ecologicamente corretto del prodotto o per il suo appropriato smaltimento);- informazioni provenienti dall’ente di certificazione, che garantisce che la valutazione sul ciclo di vita del prodotto che è alla base della DAP corrisponde a verità.Le etichette di III tipo e PCRIl processo di sviluppo EPD segue il percorso: PCR, LCA,EPD, cui fa seguito la verifica e la registrazione.Lo stesso percorso si applica al Made Green in Italy.Per essere in grado di soddisfare le aspettative del mercato le certificazione di terzo tipo devono rispettare dei requisiti metodologici molto specifici e rigorosi, per poter permettere il confronto tra dichiarazioni di prodotti analoghi.Le regole di calcolo, che tutti devono eseguire, sono note come Product Category Rules (PCR) ovvero, in italiano, come Regole di Categoria di Prodotto (RCP) definite come indicazioni metodologiche rilasciate dal gestore dello schema che definiscono regole e requisiti obbligatori e facoltativi necessari alla conduzione di studi relativi all’impronta ambientale per una specifica categoria di prodotto.Innanzitutto l’Organizzazione deve verificare la disponibilità delle Regole di Categoria di Prodotto (Product Category Rules - PCR ) per il tipo di prodotto/servizio per il quale si vuole richiedere la Certificazione così come riportato all’ Art. 5. “Richiesta di adesione allo schema” del DM 56/2018.Gli articoli 3 e 4 del Decreto riguardano l’iter di sviluppo delle RCP, in cui sono elaborati i benchmark e le classi di prestazione, corrispondenti a ciascun prodotto rappresentativo.Elemento caratterizzante delle RCP, rispetto ai contenuti delle PEFCR europee, è la presenza di requisiti addizionali obbligatori e facoltativi.Lo sviluppo della proposta di RCP deve essere conforme alla raccomandazione 2013/179/UE nonché alle Linee guida PEF. Tale sviluppo si fonda in particolare su uno studio di impronta ambientale per ciascun prodotto rappresentativo individuato per la specifica categoria di prodotto.Ai fini della proposta, approvazione e pubblicazione della RCP i soggetti proponenti la RCP inviano al gestore dello schema la richiesta per elaborare una proposta di RCP relativa a una specifica categoria di prodotto, utilizzando il modulo A di cui all’allegato I del Decreto.Product Environmental Footprints (PEF) e Organization Environmental Footprints (OEF)Il concetto di impronta ecologica (o impronta ambientale) è stato introdotto nel 1990 da due ricercatori dell’Università della British Columbia, Mathis Wackernagel e William Rees.L’impronta ecologica si è rivelata un importante indicatore, dalla grande forza comunicativa, in quanto consente di monitorare l’utilizzo delle risorse naturali disponibili sul nostro pianeta e, indirettamente, di promuovere azioni finalizzate allo sviluppo sostenibile.A partire dal 1999 il WWF aggiorna periodicamente il calcolo dell’impronta ecologica nel suo Living Planet Report.L’idea di mettere a punto un’impronta ambientale nasce dalla considerazione che, specie nei Paesi Industrializzati, l’attuale modello di sviluppo comporta un consumo di risorse superiore a quello che il Pianeta Terra è in grado di fornire e/o di rigenerare.L’impronta ambientale misura quanta superficie in termini di terra e acqua la popolazione umana necessita per produrre, con la tecnologia disponibile, le risorse che consuma e per assorbire i rifiuti prodotti.La Commissione Europea ha recepito questo approccio e, per quanto riguarda l’impronta ambientale di prodotti (PEF) e organizzazioni (OEF), ha emanato la Raccomandazione 2013/179/UE, relativa all’uso di metodologie comuni per misurare e comunicare le prestazioni ambientali nel corso del ciclo di vita dei prodotti e delle organizzazioni.In particolare, per quanto riguarda l’impronta ambientale di prodotti ed organizzazioni, la Commissione Europea ha emanato la Raccomandazione 2013/179/UE, relativa all’uso di metodologie comuni per misurare e comunicare le prestazioni ambientali nel corso del ciclo di vita dei prodotti e delle organizzazioni. La Commissione “raccomandando l’uso dei metodi per determinare l’impronta ambientale agli Stati membri, alle imprese private e alle associazioni, ma anche agli operatori di sistemi di misurazione o comunicazione delle prestazioni ambientali e agli investitori, punta a ridurre la molteplicità dei metodi e delle etichette, nell’interesse sia dei fornitori che degli utilizzatori delle informazioni in materia di prestazioni ambientali.”La Raccomandazione 2013/179/UE, in Allegato 1, riporta i potenziali ambiti di applicazione per le metodologie OEF e PEF. Nel dettaglio:PEF - Product EnvironmentalL’impronta ambientale di prodotto è un metodo basato sul Life Cycle Assessment impiegato al fine di calcolare la performance ambientale di un prodotto o di un servizio lungo il suo intero ciclo di vita.Gli ambiti di applicazione della metodologia sono:• ottimizzazione dei processi durante il ciclo di vita di un prodotto;• sostegno alla progettazione del prodotto che riduca al minimo gli impatti ambientali nel corso del ciclo di vita;• comunicazione delle informazioni relative alle prestazioni ambientali nel corso del ciclo di vita dei prodotti (ad esempio mediante la documentazione che accompagna il prodotto, siti internet e app) da parte delle singole imprese o mediante programmi su base volontaria;• programmi relativi alle dichiarazioni ambientali, in particolare garantendo una sufficiente affidabilità e completezza delle dichiarazioni;• programmi che creano reputazione dando visibilità ai prodotti che calcolano le proprie prestazioni ambientali nel corso del ciclo di vita;• identificazione degli impatti ambientali significativi al fine di stabilire criteri per i marchi di qualità ecologica;• incentivi basati sulle prestazioni ambientali nel corso del ciclo di vita, ove opportuno.OEF - Organization Environmental FootprintsL’impronta ambientale delle organizzazioni utilizza lo stesso metodo e approccio per calcolare la performance ambientale di una organizzazione.I potenziali ambiti di applicazione e risultati della metodologia OEF sono:• ottimizzazione dei processi lungo tutta la catena di approvvigionamento della gamma di prodotti di un’organizzazione;• comunicazione delle prestazioni ambientali nel ciclo di vita alle parti interessate (ad esempio mediante relazioni annuali, nelle relazioni sulla sostenibilità, come risposta ai questionari degli investitori o dei portatori di interessi);• programmi che creano reputazione dando visibilità alle organizzazioni che calcolano le proprie prestazioni ambientali nel ciclo di vita o alle organizzazioni che le migliorano nel tempo (ad esempio di anno in anno);• programmi che richiedono la comunicazione delle prestazioni ambientali nel ciclo di vita;• un mezzo per fornire informazioni sulle prestazioni ambientali nel ciclo di vita e sul conseguimento degli obiettivi nel quadro di un sistema di gestione ambientale;• incentivi basati sul miglioramento delle prestazioni ambientali nel corso del ciclo di vita, calcolate in base alla metodologia OEF, ove opportuno.La Life Cycle Assessment (LCA), letteralmente “valutazione del ciclo di vita”, è uno strumento utilizzato per analizzare l’impatto ambientale di un prodotto, di un’attività o di un processo lungo tutte le fasi del ciclo di vita, attraverso la quantificazione dell’utilizzo delle risorse (gli “input” come energia, materie prime, acqua) e delle emissioni nell’ambiente (“immissioni” nell’aria, nell’acqua e nel suolo) associate al sistema oggetto di valutazione.L’analisi di un prodotto identifica tutti i processi coinvolti nel ciclo di vita di ciascun componente del prodotto e del suo packaging e considera:• estrazione e fornitura materie prime;• produzione;• imballaggio;• trasporto dal sito di produzione al punto vendita;• utilizzo;• smaltimento del prodotto e del packaging.Per la valutazione quantitativa degli impatti è necessario applicare i principi e gli strumenti del Life Cycle Assessment (LCA) che devono essere svolti secondo quanto stabilito dalla UNI EN ISO 14040:2006 “Gestione ambientale - Valutazione del ciclo di vita - Principi e quadro di riferimento”, entrata in vigore il 26 ottobre 2006.La norma UNI 14040 descrive i principi e il quadro di riferimento per la valutazione del ciclo di vita (LCA), comprendendo:• la definizione dell’obiettivo e del campo di applicazione dell’LCA;• la fase di inventario del ciclo di vita (LCI);• la fase di valutazione dell’impatto del ciclo di vita (LCIA);• la fase di interpretazione del ciclo di vita;• la rendicontazione e la revisione critica dell’LCA;• le limitazioni dell’LCA;• le correlazioni tra le fasi dell’LCA;• le condizioni per l’utilizzo delle scelte dei valori e degli elementi facoltativi.La norma tratta gli studi di valutazione del ciclo di vita (LCA) e di inventario del ciclo di vita (LCI).L’analisi del ciclo di vita si svolge attraverso 4 fasi:• definizione degli obiettivi e campo di applicazione: vengono definiti gli obiettivi dello studio, l’unità funzionale (misura o quantità di prodotto presa come riferimento per l’analisi dell’impatto), i confini del sistema (ampiezza del sistema considerato);• inventario: è la fase in cui vengono quantificati gli input e le relative emissioni, per ciascuna fase del ciclo di vita;• valutazione degli impatti: le informazioni ottenute durante la fase di inventario vengono classificate e aggregate nelle diverse categorie di impatto;• interpretazione dei risultati: le informazioni e i risultati ottenuti vengono interpretati, per poi tradursi in raccomandazioni e interventi per la riduzione dell’impatto ambientale.In pratica, studiando nel dettaglio ogni aspetto relativo a ciascun componente del prodotto, la LCA permette di individuare quali sono le fasi maggiormente impattanti e che necessitano di interventi.L’applicazione della LCA fornisce importanti indicazioni sia per il miglioramento dei prodotti esistenti che per lo sviluppo di nuovi prodotti.Infine, la LCA rappresenta un supporto fondamentale allo sviluppo di schemi di Etichettatura Ambientale:• nella definizione dei criteri ambientali di riferimento per un dato gruppo di prodotti (etichette ecologiche di tipo I Ecolabel);• come principale strumento atto ad ottenere una Dichiarazione Ambientale di Prodotto (Environmental Product Declaration - EPD ), ossia un’etichetta ecologica di tipo III.I risultati della LCA possono essere utilizzati per confrontare prodotti simili oppure diversi ma con la stessa funzione, per richiedere certificazioni ambientali e per comunicare la prestazione ambientale del prodotto.

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