Dispositivi di protezione

Oggi più che mai, infatti, parlare di sicurezza è assolutamente importante, soprattutto nell’era del lavoro flessibile e precario.
Valutare e risolvere i problemi specifici di aziende pubbliche e private Il testo unico, come è scritto nell’art. 74 D.Lgs. 81/08, comma 1 definisce il dispositivo di protezione individuale (in seguito DPI) “qualsiasi attrezzatura destinata a essere indossata e tenuta dal lavoratore allo scopo di proteggerlo contro uno o più rischi suscettibili di minacciarne la sicurezza o la salute durante il lavoro, nonché ogni complemento o accessorio”. Non costituiscono invece DPI:
  • gli indumenti di lavoro ordinari e le uniformi non specificamente destinati a proteggere la sicurezza e la salute del lavoratore;
  • le attrezzature dei servizi di soccorso e di salvataggio;
  • le attrezzature di protezione individuale delle forze armate;
  • le attrezzature di protezione dei mezzi di trasporto stradali;
  • i materiali sportivi (utilizzati a fi ni sportivi);
  • i materiali per l’autodifesa o per la dissuasione;
  • gli apparecchi portatili per individuare e segnalare rischi e fattori nocivi.
Nell’articolo 76 D.Lgs 81/08 c’è invece scritto che “i DPI devono essere conformi alle norme di cui al decreto legislativo 4 dicembre 1992 n. 475, e sue successive modificazioni”.

I nuovi argomenti

Nuovi accordi sulla formazione (novità in vigore dal 26 gennaio 2012)
  • Rischio stress lavoro correlato
  • Rischio chimico
  • Rischio chimico: nuovo regolamento CLP
  • Dispositivi di protezione individuale: arti superiori e inferiori
  • Dispositivi di protezione individuale: capo, viso e udito
  • Microclima
  • Visite mediche per mansioni a rischio
  • Disciplina sanzionatoria
  • Dettagli e requisiti

    La protezione degli arti superiori si realizza tramite guanti, ma anche con protettori dell’avambraccio. Le categorie di rischi da cui proteggersi sono molteplici e molte sono quindi le tipologie di guanti, ognuna delle quali viene sottoposta a prove specifiche. I guanti, esclusi quelli per elettricista e i chirurgici, hanno alcuni requisiti generali, per esempio, di ergonomia, innocuità, comfort ed efficienza definiti da una norma generale (EN 420) e hanno, inoltre, regole comuni per marcatura e tipo di istruzioni che devono essere fornite. Il rischio specifico da cui il guanto protegge è individuato da pittogrammi la cui apposizione e i relativi livelli di prestazione sono soggetti a precise norme. Solo per i dispositivi di prima categoria non sono previsti pittogrammi. Nella protezione degli arti inferiori possiamo distinguere calzature di sicurezza, calzature protettive e calzature da lavoro per uso professionale diverse, essenzialmente per le caratteristiche del puntale e la resistenza della suola a idrocarburi. Sono indicate da tre sigle (S, P, O). I requisiti di base quali la resistenza allo strappo, all’abrasione, la permeabilità al vapore, la tenuta tomaia/suola, l’antiscivolo della suola e la resistenza della suola agli idrocarburi (eccetto per le calzature da lavoro in cui è però presente un requisito specifico), si distinguono in due codici diversi a seconda del materiale e del tipo di lavorazione, come segue: Codice di designazione I Calzature di cuoio e altri materiali, escluse calzature interamente di gomma o materiale polimerico Codice di designazione II Calzature interamente di gomma (completamente vulcanizzate) o materiale polimerico (completamente stampate) Ai requisiti di base si aggiungono quelli supplementari per applicazioni particolari, defi niti come segue:
    • A: Calzatura antistatica
    • E: Assorbimento di energia al tallone
    • WRU :Impermeabilità dinamica del tomaio
    • P: Lamina antiforo
    • CI: Isolamento dal freddo
    • HI: Isolamento dal calore
    • C: Calzatura conduttiva
    • HRO: Resistenza al calore per contatto
    • I: Calzatura elettricamente isolante (solo Tioo II)
    • WR: Tenuta all’acqua (solo Tioo I)
    • M: Protezione del metatarso
    • AN: Protezione della caviglia
    • CR: Resistenza al taglio del tomaio
    Sono previste, inoltre, categorie che contemplano alcune delle combinazioni più diffuse fra requisiti di base e requisiti supplementari:
    • SB Requisito di base I oppure II Requisiti di base
    • S1 Requisito di base I Zona del tallone chiusa, proprietà antistatiche, assorbimento di energia al tallone
    • S2 Requisito di base I S1 + penetrazione e assorbimento acqua
    • S3 Requisito di base I S2 + resistenza alla perforazione – Suole con rilievi
    • S4 Requisito di base II Proprietà antistatiche, assorbimento di energia al tallone
    • S5 Requisito di base II S4 + resistenza alla perforazione – Suole con rilievi
    Norma di riferimento
    • Calzature di sicurezza EN 20345
    • Calzature protettive EN 20346
    • Calzature da lavoro EN 20347
    Presenza puntale
    • Calzature di sicurezza 200 J
    • Calzature protettive 100 J
    • Calzature da lavoro senza puntale

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