di Filippo CafieroOltre che per dare maggiore contenuto a quel che già si è detto per una corretta lettura della marcatura, anche a ulteriore conferma della infondatezza di ogni sua negazione, è offerta, in queste pagine, un’ultima riflessione su tre aspetti particolari, ovvero la documentazione tecnica, la presunzione di conformità e la falsa CE.
La documentazione tecnica
Per quanto se ne parli e se ne sia parlato poco anche sotto il profilo tecnico, la normativa di armonizzazione dell’Unione impone al fabbricante di preparare la ‘documentazione tecnica’ relativa alla sua produzione sottoposta a marcatura CE. Si tratta di documentazione contenente, oltre alla descrizione del prodotto e all’uso di destinazione previsto dallo stesso fabbricante, anche e soprattutto le informazioni relative alla progettazione e al funzionamento del prodotto, le informazioni rivolte a dimostrare la sua conformità ai requisiti applicabili in forza della stessa normativa, le registrazioni dei passaggi significativi del processo di produzione, i rapporti che danno sostegno alle informazioni di sicurezza e quindi che possono permettere al fabbricante di dichiararla.È a tutto questo, in particolare, cui ci si vuole riferire quando si afferma che la marcatura costituisce la sintesi e la chiusura di un processo di produzione e che la marcatura attesta, tra l’altro, un’assunzione di responsabilità del fabbricante verso il mercato. Sono poi gli stessi atti di armonizzazione dell’Unione, come relativi a ciascun prodotto interessato dalla marcatura, a dare traccia più precisa del contenuto della documentazione tecnica. Il grado di dettaglio di tali informazioni, ovviamente, è in stretta relazione con la tipologia del prodotto, mentre con riguardo alle informazioni sulla sicurezza sta al fabbricante documentare l’analisi dei rischi valutati e individuati e il conseguente riscontro ottenuto per garantire la sicurezza del proprio prodotto. La documentazione tecnica deve, sotto la responsabilità dello stesso fabbricante, essere conservata per dieci anni a decorrere dalla data di immissione sul mercato del prodotto, considerando l’immissione di ogni singolo prodotto e non solo del primo. Ebbene, di fronte a tanto, non solo non si capisce come si possa parlare della marcatura in termini di “banale dichiarazione del fabbricante”, ma non si capisce neppure come possa esservi un fabbricante che si assuma le responsabilità che la marcatura comporta senza il supporto che il corretto processo di produzione e che la corretta documentazione può dare. Ove ciò dovesse aver luogo, non si tratterebbe di “banale dichiarazione” ma di incoscienza e dissennatezza imprenditoriale.
La presunzione di conformità
I denigratori della marcatura che intendono dare un’argomentazione tecnica al loro denigrare si spingono poi a dichiarare che, anche il prodotto non marcato, possa essere valido tecnicamente e qualitativamente, ovvero che la marcatura non esclude che ciò che non è marcato non possa essere altrettanto valido per il mercato e gli utilizzatori. Ora, questo, non solo non è un argomento che può sostenere la non marcatura, ma non è di certo neppure un argomento che può sostenere il denigrare la marcatura. È stato detto e scritto più volte, infatti, anche in documenti ufficiali dell’Unione Europea, che la marcatura attribuisce la “presunzione di conformità” e che ciò non esclude che il prodotto non marcato possa avere analoga validità tecnica e di sicurezza del prodotto marcato, ma questa analoga validità deve essere appositamente e di volta in volta dimostrata dal fabbricante. Con la presunzione di conformità invece il fabbricante deve solo dimostrare che quel prodotto è stato assoggettato al processo di produzione secondo marcatura CE. Conseguentemente, il prodotto marcato CE viaggia sul mercato con una “linea di credito e affidabilità” privilegiata rispetto agli altri, per cui il prodotto così dichiarato si presume conforme e circola liberamente e senza limitazioni, al punto che tutti gli Stati dell’Unione devono così riconoscerlo e non ostacolarne l’ingresso e la circolazione se non in presenza di motivi o dubbi concreti di non conformità. La presunzione di conformità che così viene attribuita ai prodotti marcati CE agevola dunque il ruolo e la posizione del fabbricante nel territorio europeo e, al tempo stesso, consente al prodotto una circolazione più snella e semplificata rispetto al prodotto non marcato CE. In sostanza, nell’un caso (prodotto marcato CE), la conformità e la conseguente sicurezza e validità tecnica si presumono per legge; nel secondo caso (prodotto non marcato), si devono dimostrare, tutte. Attenzione, però, ciò che si “presume”, non è che non lo si deve dimostrare in assoluto, lo si dovrà dimostrare all’occorrenza, se a tanto chiamati da un’Autorità del mercato e se dovessero risultare, anche solo in ipotesi, dubbi o incertezze sulla conformità o anche solo sulla sicurezza nell’uso del prodotto. La documentazione tecnica di cui detto prima sarà poi l’elemento di forza e di certezza del fabbricante corretto e rispettoso.
La falsa CE
Infine, non è di poco conto che la contraffazione o la falsificazione della marcatura comportano conseguenze penali di tutto peso. E anche questo è stato già in più occasioni segnalato espressamente. Non ultimo a proposito del recente decreto sulle sanzioni per le violazioni della marcatura. Sanzioni rivolte sì alla tutela del mercato, ma in particolare per prevenire le eventuali infrazioni, prevalentemente procedurali e tecniche, di fabbricanti poco attenti o indifferenti alla marcatura. Tali sanzioni, però, non escludono le sanzioni penali, anzi vi si affiancano. Quando poi il comportamento del fabbricante non è di negligenza ma di vero e proprio inganno al mercato, addirittura prevalgono. Si tratta infatti di sanzioni espressamente previste fatti salvi quei comportamenti che possono determinare vero e proprio reato, per esempio con riguardo ai più frequenti casi di contraffazione e/o falsificazione di marchio CE a meri fini commerciali. Casi per i quali il punire penale pur andando al di là degli aspetti tecnici della marcatura ne richiama e rafforza la funzione pubblica e l’interesse economico collettivo e generale del mercato. Prova ne è ancora in questo 2018 che la Corte di Cassazione, sull’espresso presupposto che la marcatura CE ha la funzione “di tutelare gli interessi pubblici della salute e sicurezza degli utilizzatori dei prodotti, assicurando che essi siano adeguati a tutte le disposizioni comunitarie che prevedono il loro utilizzo”, ha sentenziato che tale marcatura, “ove fasulla o ingannevole, rileva ai sensi dell’art. 515 del Codice penale”, integrando il reato di frode nell’esercizio del commercio con il suo incidere sulla qualità e sulla sicurezza del prodotto attraverso la falsa dichiarazione di essere conforme agli standard europei. L’illecito penale sta, infatti, anche nella divergenza qualitativa che un prodotto marcato CE falsamente reca, stante la difformità del prodotto rispetto a quanto con quella marcatura dichiarato al mercato. Insieme alla tutela degli utilizzatori la marcatura vuole dunque tutelare anche l’interesse dello Stato al leale esercizio del commercio. Tant’è che il medesimo fatto di reato sussiste anche laddove il marchio CE sia contraffatto, anziché falsamente apposto.