Clausole sociali negli appalti di pulizia, quale CCNL adottare?

Il Consiglio di Stato si è pronunciato di recente sul tema delle “clausole sociali”, ovvero l’obbligo, per l’impresa aggiudicataria che subentra nell’esecuzione di un contratto di appalto, di mantenere gli stessi livelli occupazionali, assumendo il personale già impiegato dall’impresa precedente, applicando il CCNL di categoria.Ma quale CCNL? Con la sentenza del 19/09/2019 n. 6148, il Consiglio di Stato chiarisce che l’art. 30, comma 4 del D.Lgs. 18/04/2016, n. 50, si riferisce al “contratto che meglio regola le prestazioni rese dalla categoria dei lavoratori impiegati nell’espletamento del servizio, e non a quello imposto dai vincoli e alle clausole sociali inserite negli atti di gara, come suggerito dall’appellante.”Di conseguenza, gli operatori economici che partecipano alla procedura di gara possono optare per il contratto collettivo ritenuto più adeguato, ed è escluso che una clausola sociale consenta di imporre l’applicazione di un dato contratto collettivo ai lavoratori da assorbire. L’obbligo di garantire i medesimi livelli occupazionali – proseguono i giudici amministrativi nella sentenza – si riferisce soltanto alla salvaguardia dei livelli retributivi dei lavoratori “in modo adeguato e congruo”.Per quanto riguarda, invece, i costi indicati sulle tabelle ministeriali, il Consiglio di Stato ribadisce che questi ultimi non costituiscono un “parametro di ammissibilità dell’offerta, ma mero parametro di valutazione della congruità della stessa, con la conseguenza che l’eventuale scostamento dalle voci di costo contenute nelle tabelle non legittima, di per sé, un giudizio di anomalia o di incongruità, per essere necessario, affinché si pervenga a tale conclusione, che la discordanza sia considerevole e palesemente ingiustificata”. Insomma, la scelta dell’applicazione di un CCNL meno oneroso – purché sia coerente con l’attività – non può essere motivo di esclusione dalla gara.

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