Clausole sociali e stabilità occupazionale: il principio va armonizzato con la libera concorrenza

Con una recente sentenza (n° 14796/2019, pubblicata il 23/12/2019), il Tar del Lazio si è pronunciato sul tema delle “clausole sociali” negli appalti pubblici.Il ricorso riguardava una procedura indetta dalla Banca d’Italia per l’affidamento dell’attività di conduzione e manutenzione ordinaria programmata per il complesso di via Nazionale e altri stabili del centro storico romano per il quadriennio 2018-2022. In riferimento al solo lotto 2, il valore complessivo dell’appalto era di quasi 30 milioni di euro.La ricorrente – Engie – contestava nei riguardi dell’aggiudicataria – R.T.I. Installazione Impianti S.p.a. – “l’illegittimità della valutazione della relativa offerta da parte della commissione di gara, in specie per quanto attiene alla congruità, oltre che in relazione alla comprova dei requisiti richiesti e dichiarati.”L’aggiudicatario avrebbe assunto “lavoratori in apprendistato professionalizzante al fine di beneficiare dei relativi incentivi contributivi in difetto, tuttavia, dei necessari presupposti, prescritti dall’ art. 47, comma 4 del d.lgs 81 del 2015, della “qualificazione” o “riqualificazione professionale”, e ciò tanto con riguardo al personale operaio quanto alle figure di coordinatori espressamente indicati, con la conseguenza che non sono state offerte figure ricoprenti il 4° e il 5° livello, non è stata assicurata la corretta esecuzione dell’affidamento, emergendo una sostanziale inattendibilità dell’offerta.”Secondo i giudici – che hanno rigettato il ricorso – la “stabilità occupazionale” nelle gare pubbliche di appalto è un obiettivo normativo importante, che dev’essere “promossa” e non rigidamente imposta, e in ogni caso “armonizzata con i principi europei della libera concorrenza e della libertà d’impresa, così da escludere un rigido obbligo di garanzia necessaria della stabilità, pur in presenza di variato ambito oggettivo del servizio a gara.”La clausola, dunque, dev’essere intesa come “cogente” solo nel senso che “l’offerente non può ridurre ad libitum il numero di unità da impiegare nell’appalto, senza che tale clausola comporti anche l’obbligo per l’impresa aggiudicataria di assumere a tempo indeterminato ed in forma automatica e generalizzata tutto il personale già utilizzato dalla precedente impresa affidataria del servizio.”

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