Durante la pandemia, su vernici e pitture si sono moltiplicate diciture, pittogrammi e immagini che riconducono a capacità di rimozione di germi e batteri, utilizzate impropriamente per richiamare prodotti registrati come Presidi Medico Chirurgici, oppure riferimenti a certificazioni non pertinenti, come HACCP, che riguarda la sicurezza igienica degli alimenti, e ISO 22196, relativa alla determinazione antibatterica su materie plastiche e materiali non porosi, perciò non adatta alle idropitture.«Vernici e rivestimenti possono fornire un importante contributo per garantire un ambiente indoor sano e impedire la diffusione di microrganismi, ma devono rispettare diversi requisiti normativi ed essere documentati da adeguate evidenze empiriche» spiega Massimiliano Bianchi, Presidente di Assovernici, l’associazione che rappresenta i principali produttori italiani di vernici per edilizia e industria.I prodotti con funzione primaria di disinfezione sono infatti classificabili come biocidi e in Italia possono essere commercializzati solo dopo l’autorizzazione del Ministero della Salute o della Commissione Europea, che deve essere chiaramente indicata sulle etichette e nei relativi messaggi promozionali. Solo quando i prodotti sono “trattati” con biocidi, in modo da preservare le caratteristiche del preparato e non per espletare una funzione attiva di disinfezione esterna, non è necessaria l’autorizzazione e sono applicabili gli obblighi di etichettatura degli articoli trattati, così come previsto dalla normativa europea Biocidal Products Regulation (BPR).Ai sensi dell'articolo 72 del BPR, oltre a rispettare il regolamento (CE) n. 1272/2008, qualsiasi annuncio pubblicitario di biocidi deve essere accompagnato dalle frasi «Usare i biocidi con cautela. Prima dell’uso leggere sempre l’etichetta e le informazioni sul prodotto». Tali frasi dovranno in particolare essere chiaramente leggibili e distinguibili dal resto dell’annuncio. È consentito sostituire il termine «biocidi» nelle frasi obbligatorie con un riferimento chiaro al tipo di prodotto pubblicizzato. La norma stabilisce inoltre il divieto negli annunci pubblicitari dei biocidi di far riferimento al prodotto in maniera fuorviante rispetto ai rischi che il prodotto comporta per la salute umana, la salute animale o l’ambiente e alla sua efficacia. In particolare, la pubblicità di un biocida non può in ogni caso contenere le formule «biocida a basso rischio», «non tossico», «innocuo», «naturale», «rispettoso dell’ambiente», «rispettoso degli animali» o indicazioni analoghe.