di Simone Ciapparelli
Il Decreto legislativo 3 settembre 2020 n.116 ha modificato in modo sostanziale la parte IV del Testo Unico Ambientale (TUE), introducendo cambiamenti importanti nelle modalità di gestione dei residui della manutenzione del verde pubblico. La principale innovazione introdotta dal D.lgs. 116/2020 riguarda la classificazione come rifiuti urbani dei residui della gestione del verde, come ad esempio foglie, potature di alberi e sfalci d’erba. Anche se la nuova classificazione decorre formalmente dal 26 settembre 2020, essa è applicata a partire dal 1 gennaio di quest’anno. Le novità non riguardano solo la classificazione dei residui, ma anche le modalità di gestione degli stessi: viene infatti circoscritta la possibilità di depositare temporaneamente il residuo prima della sua gestione da parte di operatori autorizzati. Il deposito prima dell’avvio al recupero deve compiersi nel luogo in cui i rifiuti sono prodotti e per un tempo massimo di 3 mesi o fino al raggiungimento di 30 m³ di rifiuto e in ogni caso per un tempo inferiore ad un anno, e le operazioni di gestione di questi materiali, fino al loro completo recupero, dovranno essere effettuate da imprese iscritte all’Albo.Se vengono soddisfatti certi criteri, esiste comunque la possibilità di classificare questi residui di lavorazione come sottoprodotti e non rifiuti; in particolare, i requisiti per poterli classificare in questo modo impongono che sia certo l’utilizzo dei materiali da parte del produttore o di terzi nel corso di un processo di produzione o di utilizzazione, che i materiali possano essere utilizzati direttamente senza alcun ulteriore trattamento diverso dalla normale pratica industriale e che l'ulteriore utilizzo sia legale, senza impatti complessivi negativi sull'ambiente o sulla salute umana. Rimangono esclusi dalla normativa sui rifiuti la paglia e altro materiale agricolo o forestale naturale non pericoloso, come gli sfalci e le potature effettuati nell’ambito delle buone pratiche colturali, utilizzati in agricoltura, nella silvicoltura o per la produzione di energia da tale biomassa con metodi che non danneggiano la salute umana.Cosa cambia per le impreseCosa cambia però nel concreto per chi si occupa della cura di aree verdi? Per quanto riguarda l’imprenditore artigiano, egli potrà, prima di liberarsi del materiale vegetale come rifiuto urbano, conferire sfalci e potature agli imprenditori agricoli per essere impiegati direttamente sui propri terreni, nell’ambito di buone pratiche agronomiche. Oltre a questa, esistono diverse altre possibilità: sfalci e potature possono essere conferiti ad un impianto di compostaggio con capacità di