Le modifiche introdotte dal “Decreto del Fare” in luoghi di lavoro come cantieri mobili e temporanei.
La corretta gestionedei contratti di appaltorappresentaun grosso problema,la cui importanza segueil crescente sviluppo dell’esternalizzazionedei servizi aziendali non più ritenuti strategici per lo sviluppodel fatturato aziendale. Le ricadute in materia di sicurezza e igiene del lavoro sono evidenti. Un’attenzione particolare merita l’argomento relativo all’affidamento di lavori, servizi e forniture in luoghi di lavoro non configurabili come cantieri mobili e temporanei, regolato dall’art. 26 del D.Lgs 81/08 (norma generale) che è stato “semplificato” dal D.Lgs 69/2013 (il c.d “decreto del fare”).
MISURE DI SEMPLIFICAZIONE
Il “decreto del fare” adotta diversemisure di semplificazione, che modificano,riducendolo, l’ambito di applicazionedell’obbligo di redigere ilD.U.V.R.I. (Documento di Valutazionedei Rischi da Interferenza, cui è obbligatoil datore di lavoro-committentein caso di affidamento dilavori, servizi e forniture a un’’impresaappaltatrice o a lavoratoriautonomi all’interno della propriaazienda), consentendo alcommittente, nei settori a bassorischio e in alternativa alla compilazionedel D.U.V.R.I., di designareun incaricato avente il compito di sovraintendereai lavori; inoltre inserisceil parametro dei cinque uominigiorno quale limite temporale rispettoal quale non vi è obbligo di compilazionené di redigere il D.U.V.R.I.né di individuare l’incaricato. L’individuazionedell’incaricato, pertanto, non è una mera attività formale,ma si sostanzia di precisi contenutie, quindi, tale individuazione è validase tiene conto da un lato, del fattoche l’incaricato possiede i requisitiprevisti dalla norma e, dall’altro, delcontenuto dettagliatodell’incarico“per sovrintenderea tali cooperazionee coordinamento”alle attivitàd’impresa. Il datore dilavoro, una volta individuato il suddettoincaricato, deve inserire lanomina e dare piena evidenza nelcontratto di affidamento di lavorie/o servizi e/o forniture della esplicitaindividuazione di tale figura.E’ opportuno ribadire tuttavia chela possibilità-facoltà del datore dilavoro-committente di procederealla individuazione del proprio incaricato-sovraintendente ai lavori-servizi-opere affidati insostituzionedel DUVRI eper i lavoridi duratasuperioreai cinqueu o m i n igiorno, èconcessa limitatamenteai “settori diattività a basso rischio” di infortuni e malattie professionali di cui all’articolo 29, comma 6-ter del D.Lgs. n. 81/2008, che dovranno essere individuati con un apposito decreto ministeriale, con riferimento non solo all’attività svolta dal datore di lavoro-committente, ma anche a quella dell’impresa appaltatrice e dei lavoratori autonomi. Ai sensi della lettera b) dell’articolo 32 della Legge n.98/2013 dovrà dunque essere emanato un Decreto del Ministero del Lavoro - da adottarsi in coerenza con le indicazioni della Commissione consultiva permanente per la salute e sicurezza sul lavoro - con cui saranno individuati i settori di attività a basso rischio di infortuni e malattie professionali; l’individuazione dei settori avverrà sulla base di “criteri e parametri oggettivi desunti dagli indici infortunistici e delle malattie professionali di settore dell’INAIL”. Per la necessaria valutazione dei rischi nei settori così individuati, i datori di lavoro potranno utilizzare, in alternativa, o un modello semplificato, che sarà allegato al Decreto ministeriale, ovvero le procedure standardizzate già previste. L’obbligo del D.U.V.R.I. o dell’incaricato non si applica ai servizi di natura intellettuale, le mere forniture di materiali o attrezzature e i lavori o servizi la cui durata è al di sotto dei cinque addetti per un giorno, e che non comportino rischi derivanti dal rischio incendio alto, secondo il DM 10/3/1998, dallo svolgimento di attività in ambienti confinati secondo il DPR 177/2011 o dalla presenza oltre ad agenti cancerogeni, biologici, atmosfere esplosive, dalla presenza dei rischi particolari anche di agenti mutageni e amianto. Di conseguenza, nel caso contrario in cui si tratti di un lavoro, opera o servizio affidati a imprese o autonomi, di entità superiore a cinque uomini-giorno, il DUVRI è sempre obbligatorio, salvo che risulti avviato da un committente dall’attività lavorativa classificata a basso rischio: in tal caso il DUVRI può essere sostituito dall’individuazione di un «incaricato», che può così sovrintendere a attività anche di significativa importanza per durata e numero di persone impegnate, e anche se di durata superiore ai cinque uomini giorno.