La prevenzione degli infortuni e delle malattie professionali dipende innanzitutto dalla conoscenza e dalla consapevolezza dei rischi ai quali si è esposti durante lo svolgimento delle attività lavorative e dalle misure di prevenzione e protezione messe in campo per migliorare le condizioni di lavoro. La prevenzione degli infortuni passa anche dall’adozione di attrezzature che siano in buono stato, sicure e adatte al lavoro da svolgere. Questo articolo si rivolge a lavoratori, datori di lavoro, responsabili dei servizi di prevenzione e protezione, rappresentanti dei lavoratori per la sicurezza e, in generale, a tutti coloro che operano per ridurre i rischi negli ambienti di lavoro.Agenti di rischioAi fini della protezione della salute e sicurezza dei lavoratori il Decreto Legislativo 81/2008 e successive modificazioni e integrazioni definisce come agenti fisici: il rumore, gli ultrasuoni, le vibrazioni meccaniche, i campi elettromagnetici, le radiazioni ottiche di origine artificiale, il microclima. Il tema del rumore sarà affrontato nell’articolo a pagina 32. La trasmissione di vibrazioni al corpo umano da apparecchiature o mezzi vibranti (ad esempio da un martello perforatore attraverso l’impugnatura, oppure da un trattore o da un carrello elevatore attraverso la seduta) può costituire una fonte di rischio per la salute, a causa delle sollecitazioni indotte negli apparati e negli organi interni. Per questo le vibrazioni sono contemplate quale agente fisico di rischio dal “testo unico” sulla sicurezza del lavoro, il d.lgs. 81/2008 (al Titolo VIII, capo III). Anche senza arrivare ad effetti patologici, l’esposizione a vibrazioni può arrecare disagio e disturbo nell’espletamento dei compiti lavorativi. La "Direttiva Macchine" 2006/42/CE impone ai costruttori di dichiarare i valori delle vibrazioni emesse dagli utensili portatili e dalle macchine. Le condizioni microclimatiche rappresentano certamente uno dei più importanti fattori ergonomici. Gli ambienti severi si differenziano sostanzialmente da quelli moderati, nei quali si indagano le condizioni di comfort termico, che influenzano la performance lavorativa; negli ambienti severi (caldi e freddi) le condizioni climatiche possono compromettere, anche pesantemente, la salute dei lavoratori. Accanto al controllo dei parametri termo-igrometrici ambientali e dei parametri soggettivi dell’individuo (metabolismo e indice del vestiario) è importante la conoscenza dei meccanismi fisiologici della termoregolazione e della loro continuità con le patologie da alte e basse temperature. Le condizioni microclimatiche estreme di tali ambienti possono essere dovute ad ineludibili esigenze produttive (vicinanza a forni ceramici o fusori, accesso a celle frigo o in ambienti legati alla catena del freddo nel settore alimentare) od alle condizioni climatiche esterne per le lavorazioni effettuate all’aperto (in agricoltura, nei cantieri all’aperto, nella realizzazione e manutenzione delle strade). Lavori pesanti in ambienti severi caldi sottopongono il sistema cardiovascolare a notevoli condizioni di sforzo, che possono causare il cosiddetto colpo di calore. Per gli ambienti severi freddi il rischio è rappresentato dal possibile insorgere di uno stato di ipotermia, che può determinare anche conseguenze letali.Il rischio biologico è spesso di tipo ambientale e, quindi, trasversale, presente sia in attività lavorative in cui è "tradizionalmente" riconosciuta la presenza di agenti biologici (ambienti sanitari, laboratori di diagnosi e ricerca, settore dei rifiuti, allevamenti animali, ecc.), sia in ambienti come gli uffici, le scuole, i mezzi di trasporto, i centri estetici e sportivi, ecc., non esiste, pertanto, un ambiente di lavoro in cui tale rischio possa essere ignorato. Tali considerazioni sono state rafforzate dalla recente pandemia da Covid 19, la quale ha messo in evidenza come una efficace gestione del rischio legato ad emergenze di tipo sanitario è fondamentale in tutti i luoghi di lavoro e coinvolge in maniera diretta datore di lavoro, medico competente, responsabile del servizio di prevenzione e protezione, nonché gli stessi lavoratori.Attrezzature di lavoroAlla luce di tutti questi possibili rischi, è importante prendere le misure necessarie affinché le attrezzature messe a disposizione dei lavoratori nell’impresa o nello stabilimento siano adeguate al lavoro da svolgere o opportunamente adattate a tale scopo, garantendo così la sicurezza e la salute dei lavoratori durante il loro uso, anche attraverso attività di manutenzione, controllo e verifica al fine di garantire il mantenimento di buone condizioni di salute e sicurezza e di rivelare i deterioramenti suscettibili di dare origine a situazioni pericolose e rimediarvi per tempo. Il d.lgs. 81/08 e s.m.i. definisce nel titolo III capo I l’attrezzatura di lavoro come qualsiasi macchina, apparecchio, utensile o impianto, inteso come il complesso di macchine, attrezzature e componenti necessari all’attuazione di un processo produttivo, destinato ad essere usato durante il lavoro e prevede una serie di obblighi in capo al datore di lavoro per il suo uso sicuro. Il significato della definizione in esame ha cercato di circoscrivere quali prodotti utilizzati in un ambiente di lavoro siano da considerarsi effettivamente come attrezzature e quindi soggette alla gestione sicura prevista dal titolo III capo I. In particolare ha cercato di meglio interpretare quale impianto fosse da considerarsi attrezzatura di lavoro declinando lo stesso come il complesso di macchine, attrezzature e componenti necessari allo svolgimento di un’attività o all’attuazione di un processo produttivo.Una volta classificato il prodotto come attrezzatura di lavoro, il datore di lavoro dovrà valutare all’atto del suo acquisto i requisiti di sicurezza posseduti dalla stessa in base all’articolo 70 del d.lgs. 81/08 e garantire nella messa a disposizione e uso:
- l’adozione di misure tecniche e organizzative che riducano al minimo i rischi nell’uso dell’attrezzatura;
- la manutenzione e il controllo dell’attrezzatura;
- informazione, formazione e addestramento del personale addetto all’uso dell’attrezzatura;
- eventuali verifiche periodiche, ove previste.
La definizione si presta, però, ancora ad errate interpretazioni e di conseguenza anche gli obblighi del datore di lavoro, sulla scelta/adeguamento dell’attrezzatura di lavoro, sulle relative attività di manutenzione/controllo/verifica e sulle azioni di informazione/formazione/addestramento dell’operatore, possono essere fraintesi. Scelta e messa a disposizione dell'attrezzaturaNella scelta dell’attrezzatura di lavoro il datore di lavoro deve tener conto non solo della tipologia del lavoro da svolgere, ma anche delle esigenze in termini di salute e sicurezza necessarie a tutelare i lavoratori che le utilizzano o che ne sono esposti. Le attrezzature messe a disposizione dei lavoratori devono essere conformi a specifiche disposizioni legislative e regolamentari di recepimento delle direttive comunitarie di prodotto (marcatura CE, d.lgs. 81/08 art.70). Nel caso in cui la scelta dell’attrezzatura di lavoro sia avvenuta in assenza di disposizioni legislative e regolamentari di riferimento o prima della emanazione di norme legislative e regolamentari di recepimento delle Direttive comunitarie di prodotto, l’attrezzatura deve essere conforme ai requisiti generali di sicurezza di cui all’Allegato V del d.lgs. 81/08. Prima di acquisire un’attrezzatura e di metterla a disposizione dei lavoratori il datore di lavoro effettua la valutazione dei rischi e, quindi, provvede a verificarne la corretta installazione e messa in servizio. Per le attrezzature di lavoro la cui sicurezza e buon funzionamento sono legate strettamente alle condizioni di installazione, è previsto che il controllo su installazione e messa in servizio si ripeta dopo ogni montaggio in nuovo cantiere o in una nuova località di impianto. Gli interventi di controllo iniziale e quelli successivi, con cadenza periodica, finalizzati ad assicurare il buono stato di conservazione e di efficienza dell’attrezzatura ai fini della sicurezza, devono essere effettuati da persone competenti. Tali controlli devono essere riportati per iscritto e le registrazioni relative agli ultimi tre anni devono essere conservate e tenute a disposizione degli organi di vigilanza. Oltre ai controlli sopra citati il datore di lavoro sottopone le attrezzature, che rientrano in quelle elencate nel d.lgs. 81/08 - allegato VII, a verifiche periodiche, la cui frequenza è indicata nell’allegato stesso. È compito del datore di lavoro anche assicurarsi che l’attrezzatura di lavoro sia utilizzata in conformità alle istruzioni d’uso e che sia sottoposta a regolare manutenzione allo scopo di conservare nel tempo i requisiti di sicurezza. È per questo motivo che ogni attrezzatura di lavoro deve essere accompagnata da un libretto di manutenzione e da istruzioni d’uso. La valutazione del rischio di un'attrezzaturaQuando un datore di lavoro sceglie un’attrezzatura deve effettuare una valutazione dei rischi (obbligo non delegabile in capo al datore di lavoro - d.lgs.81/08, art.17) che tale attrezzatura comporta, prendendo in considerazione (d.lgs. 81/08, art. 71):
le condizioni e le caratteristiche specifiche del lavoro da svolgere; i rischi presenti nell’ambiente di lavoro; i rischi derivanti dall’impiego delle attrezzature stesse; i rischi derivanti da interferenze con le altre attrezzature già in uso.Egli valuta la probabilità che un determinato evento incidentale si verifichi, individua le misure di prevenzione e protezione da adottare per proteggere la salute e sicurezza dei lavoratori, le mette in atto e organizza le azioni di monitoraggio dell’efficacia di tali misure e programma la fase di revisione della valutazione dei rischi. Per fare ciò il datore di lavoro tiene conto anche della diversa natura dei pericoli nelle fasi della vita dell’attrezzatura, dei limiti nell’uso e nel funzionamento, di tutti gli usi prevedibili da parte di persone diverse per sesso, età, manodopera d’impiego dominante, o capacità fisiche, nonché del diverso livello di formazione, esperienza o capacità degli utilizzatori. Per un’attrezzatura marcata CE, parte della valutazione dei rischi è già stata fatta prima dell’immissione sul mercato dell’attrezzatura dal fabbricante che, con la dichiarazione di conformità, garantisce il rispetto di tutti i requisiti essenziali di sicurezza e quindi delle specifiche disposizioni legislative e regolamentari di recepimento delle direttive comunitarie di prodotto. A tal proposito indicazioni per la valutazione e la riduzione del rischio di una macchina sono contenute nella norma UNI EN ISO 12100, relativa ai “Principi generali di progettazione” per la sicurezza di un macchinario. La norma, pur riferendosi al fabbricante della macchina, può costituire un valido ausilio per il datore di lavoro. In realtà il datore di lavoro ha un obbligo più ampio della sola valutazione del rischio inerente all’uso di una macchina e al suo funzionamento. La citata norma tecnica chiarisce infatti che non rientrano nello scopo della norma stessa l’individuazione delle misure di sicurezza aggiuntive rispetto a quelle contemplate in fase di progettazione da adottare dall’utilizzatore/datore di lavoro, poiché l’organizzazione del lavoro, le condizioni e le situazioni di utilizzo non possono essere controllate dal progettista. Per questa ragione il datore di lavoro deve tenere in debito conto non soltanto i rischi inerenti all’uso dell’attrezzatura, ma anche l’ambiente in cui l’attrezzatura sarà collocata e i rischi in esso già presenti e quelli dovuti alle altre attrezzature preesistenti. Da ricordare che le attrezzature di lavoro costruite in assenza di disposizioni legislative di recepimento delle direttive comunitarie di prodotto, oppure messe a disposizione dei lavoratori antecedentemente all’emanazione di norme legislative e regolamentari di recepimento delle direttive comunitarie di prodotto, devono essere conformi ai requisiti generali di sicurezza richiamati dal d.lgs. 81/08, allegato V. Sul datore di lavoro inoltre ricade il compito di riscontrare e segnalare le evidenti non rispondenze ai requisiti di sicurezza previsti dalle disposizioni europee o dal d.lgs. 81/08, allegato V (presenza dei cosiddetti vizi palesi).Fonte: Inail.it, “Prevenzione e sicurezza” (https://www.inail.it/cs/internet/attivita/prevenzione-e-sicurezza.html)a cura di Simone Ciapparelli