D. Legs. 231/01:le sanzioni

Il D.Lgs. 231/01 prevede la possibilità di irrogare all’Ente le seguenti sanzioni:
  • Sanzioni pecuniarie;
  • Sanzioni interdittive;
  • Confisca;
  • Pubblicazione della sentenza.
La sanzione pecuniaria è la sanzione principale generale. Viene determinata attraverso un sistema basato su “quote”, in numero non inferiore a cento e non superiore a mille. L’importo unitario di ciascuna quota può variare da un minimo di € 258,22 e un massimo di € 1.549,37. Dunque, in linea generale (e salvi i distinguo che potrebbero farsi con riferimento ai vari reati), la sanzione minima applicabile è di circa € 25.800, mentre la massima è di circa € 1.550.000. Il giudice determina il numero delle quote tenendo conto della gravità del fatto, del grado di responsabilità dell’Ente, nonché dell’attività svolta per eliminare o attenuare le conseguenze del fatto e per prevenire la commissione di ulteriori illeciti. L’importo della quota è fi ssato sulla base delle condizioni economiche e patrimoniali dell’Ente, allo scopo di assicurare l’effi cacia della sanzione. Il Decreto stabilisce, inoltre, che venga sempre disposta, anche per equivalente, la confi sca del prezzo o del profi tto del reato. Anche la confisca è dunque sanzione principale obbligatoria che deve essere necessariamente disposta in caso di riconoscimento della responsabilità dell’Ente. Oltre alla sanzione pecuniaria e alla confisca, per la maggior parte dei reati, ricorrendo certe condizioni, possono anche essere applicate le sanzioni interdittive specifi camente previste:
  • l’interdizione dall’esercizio dell’attività;
  • il divieto di contrattare con la Pubblica Amministrazione;
  • la sospensione o revoca delle autorizzazioni, licenze o concessioni funzionali alla commissione dell’illecito;
  • l’esclusione da agevolazioni, fi nanziamenti, contributi e sussidi, e/o la revoca di quelli eventualmente già concessi;
  • il divieto di pubblicizzare beni o servizi.
  • Il Decreto prevede, inoltre, che le sanzioni interdittive possano essere anche applicate in via cautelare e, dunque, prima dell’accertamento della responsabilità dell’Ente. Le forti sanzioni pecuniarie e, soprattutto, le sanzioni interdittive, applicabili anche in via cautelare, di fatto, potrebbero avere gravi ripercussioni sulla vita e sull’attività dell’Ente, sino a poter determinare la chiusura e/o la cessazione dell’attività dell’Ente.

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    • D.Lgs. n. 231/2001: “Disciplina della responsabilità amministrativa delle persone giuridiche, delle società e delle associazioni anche prive di personalità giuridica, a norma dell’articolo 11 della legge 29 settembre 2000, n. 300

    I MODELLI DI ORGANIZZAZIONE, GESTIONE E CONTROLLO E LA LORO RILEVANZA.

    Gli art. 6 e 7 del Decreto prevedono forme specifiche di esonero dalla responsabilità amministrativa dell’Ente, per i reati commessi nell’interesse o a vantaggio dell’Ente, sia da soggetti apicali, sia da dipendenti. In particolare, nel caso di reati commessi da soggetti in posizione apicale, l’art. 6 prevede l’esonero qualora l’Ente stesso dimostri che:
  • L’organo dirigente abbia adottato ed effi cacemente attuato, prima della commissione del fatto, un Modello di Organizzazione e di Gestione idoneo a prevenire reati della specie di quello verifi catosi (di seguito anche il Modello);
  • Il compito di vigilare sul funzionamento e l’osservanza del Modello, nonché di proporne l’aggiornamento, sia stato affi dato ad un Organismo di Vigilanza dell’Ente (di seguito “OdV”) dotato di autonomi poteri di iniziativa e controllo;
  • Le persone che hanno commesso il reato abbiano agito eludendo fraudolentemente il suddetto Modello;
  • Non vi sia stata omessa o insufficiente vigilanza da parte dell’OdV.
  • Per quanto concerne i reati commessi dai dipendenti, l’art. 7 prevede l’esonero nel caso in cui l’Ente abbia adottato ed efficacemente attuato prima della commissione del reato un Modello di Organizzazione Gestione e Controllo idoneo a prevenire reati della specie di quello verificatosi. Il Decreto prevede, inoltre, che il Modello debba rispondere a talune esigenze minime: individuare le attività nel cui ambito esiste la possibilità che siano commessi reati; prevedere specifi ci protocolli diretti a programmare la formazione e l’attuazione delle decisioni dell’Ente in relazione ai reati da prevenire; individuare modalità di gestione delle risorse fi nanziarie idonee ad impedire la commissione di tali reati; prevedere obblighi di informazione nei confronti dell’OdV; introdurre un sistema disciplinare interno idoneo a sanzionare il mancato rispetto delle misure indicate nel Modello. Lo stesso Decreto prevede che i Modelli possano essere adottati, garantendo le esigenze di cui sopra, sulla base di codici di comportamento redatti da associazioni rappresentative di categoria. È importante evidenziare, dunque, che, affinché l’Ente possa evitare di incorrere nelle sanzioni previste dal Decreto, deve necessariamente:
  • Istituire un Modello di organizzazione, gestione e controllo tale da garantire la prevenzione dei reati di cui al D.Lgs, che potenzialmente potrebbero essere commessi nel corso della vita dell’Ente;
  • Costituire un OdV, in grado di sovrintendere realmente all’applicazione del suddetto Modello.
  • L’adozione ed efficace attuazione del Modello prima della commissione del reato può, quindi, avere rilevanza ai fi ni dell’esclusione della responsabilità dell’Ente ed avere, pertanto, efficacia impeditiva dell’illecito. L’adozione del modello, però, anche ove non dovesse essere apprezzata dal Giudice nella sua massima efficacia (e, quindi, nella sua efficacia impeditiva dell’illecito e della responsabilità dell’Ente), potrebbe in ogni caso avere rilevanza ai fi ni della graduazione e commisurazione delle sanzioni. Il Giudice, infatti, ai fini della commisurazione della sanzione pecuniaria e ai fini della determinazione della tipologia e della durata della sanzione interdittiva, dovrà sempre tener conto del grado di responsabilità dell’Ente, ai fini del quale rilevano certamente la colpa in organizzazione, i difetti nell’assetto organizzativo, più o meno rilevanti e, magari, la totale assenza di un Modello e il totale disinteresse dell’Ente per il D.Lgs. L’adozione del Modello, inoltre, potrà certamente assumere rilevanza ai fini dell’esclusione dell’applicazione delle sanzioni interdittive in via cautelare (se vi è il Modello, infatti, è certamente inferiore il pericolo di reiterazione dell’illecito). Il Decreto attribuisce, poi, anche una certa valenza all’adozione del Modello dopo la commissione del reato (attenuazione/riduzione delle sanzioni pecuniarie, sospensione e revoca delle misure cautelari, conversione delle sanzioni interdittive ecc.

    CONCLUSIONI

    Il D.Lgs. 231/01, ancor più dopo la L. 123/07, non può non avere un notevole impatto sulla vita delle società, grandi, medie o piccole che siano, in quanto i reati in relazione ai quali è prevista la responsabilità degli Enti sono davvero molto frequenti in ogni realtà imprenditoriale. L’adozione dei Modelli specifi ci previsti dal Decreto appare oggi doverosa ai fi ni di una corretta gestione di ciascuna impresa, anche di dimensioni non particolarmente rilevanti. Per tutti gli Enti vi è la possibilità di essere sanzionati anche in relazione a reati colposi; vi sono i rapporti commerciali con le pubbliche amministrazioni ed i ricorsi a pubblici incentivi e/o fi nanziamenti che possono dar adito alla commissione di reati, con conseguente responsabilità dell’Ente; vi è spesso un’organizzazione aziendale non così semplifi cata come potrebbe apparire, con decine di dipendenti, collaboratori esterni, agenti o rappresentanti che potrebbero determinare la responsabilità dell’Ente con le loro condotte. Le prime pronunce giudiziarie, inoltre, hanno evidenziato l’intenzione di applicare la normativa (in conformità del dato letterale) a tutte le società, indipendentemente dalle dimensioni. Il rischio sanzionatorio cui si è esposti ha un tale rilievo che obbliga a non sottovalutare il problema e impone un serio approccio ai fi ni dell’adozione e dell’attuazione dei Modelli organizzativi propri del D.Lgs 231/01, senza false convinzioni circa l’esaustività di documenti o sistemi non esplicitamente pensati per il D.Lgs.

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