Catture dei Colombi

di Michele RuzzaIl controllo dei colombi per mezzo delle catture ha sempre suscitato pareri e confronti anche accesi tra i diversi attori, quindi ci si è sempre posti la domanda se tale pratica possa risultare legale.Valutato che tale pratica è in uso in molti areali riteniamo opportuno andare ad analizzare nel dettaglio le varie normative che possono portare a ritenere come tale tecnica si possa integrare in protocolli di Integrated Pest Management riferiti ai colombi, sviluppando quindi un concetto dinamico di tali servizi.Da un’analisi della legislazione vigente il tutto inizia con la Legge Ordinaria n° 968 del 27/12/1977 (Principi generali e disposizioni per la protezione e la tutela della fauna e la disciplina della caccia), ove si viene a identificare come l’animale selvatico deve vivere allo stato libero, senza essere assoggettato dall’essere umano. Nella stesura di tale legge rimane però fuori il nostro amico piccione, del quale non viene definito lo stato selvatico e si continua a considerare il piccione quasi come un animale “da compagnia” al pari di cani e gatti. Chi non si ricorda da bambino le foto in Piazza San Marco a Venezia (o in altre belle piazze della nostra splendida penisola) circondati dai colombi dopo che gli avevamo donato un po’ di grano. La necessità però di una migliore definizione dello stato del piccione, visto che in molti casi continuava ad essere cacciato, viene data dal pretore di Cremona nel 1988, oltre dieci anni dopo la stesura della legge 968 e con la Sentenza n°83/88 del 18/01/1988 avviene la distinzione fra il piccione selvatico terraiolo e il colombo urbano e domestico, arrivando a definire la “domesticità” del colombo di città e la possibilità di assoggettarlo alle normative igienico-sanitarie relative agli animali domestici, visto anche che dieci anni prima il parlamento aveva licenziato la Legge Ordinaria n°883 del 23/12/1978 (Istituzione del Servizio Sanitario Nazionale) che dava la possibilità alle nuove Autorità Sanitarie Locali di emettere Ordinanze in merito a tematiche Igieniche-sanitarie.Dopo 15 anni viene deciso di rimetter mano alla legislazione vigente in capo alla fauna selvatica e quindi con Legge ordinaria n°157 del 11/02/1992 (norme per la protezione della fauna selvatica omeoterma e per il prelievo venatorio), che abroga la precedente legge 968/77, si regolamenta, ove siano verificati inefficaci metodi ecologici di contenimento, anche l’adozione, previa autorizzazione dell’Istituto della Fauna selvatica, di piani di abbattimento sulle popolazioni di fauna selvatica omeoterma (anche protetta) al fine di tutelare il patrimonio storico-artistico o le produzioni zootecniche e agro-forestali o per la prevenzione del rischio sanitario. In tutto questo nuovo impianto di legge viene però dimenticato, o meglio non incluso Columba livia tra le specie selvatiche, rimanendo quindi con un vuoto legislativo, anche perché con la Legge Ordinaria n°142 del 08/06/1990 (Ordinamento delle Autorità Locali), nel frattempo, veniva dato potere ai sindaci di emettere Ordinanze Contingibili Urgenti per problematiche sanitarie, come talvolta possono causarne i colombi.In un vuoto legislativo, dove non si sapeva dove collocare i colombi, si avanza sino all’anno 2004, quindi dopo 12 anni la Corte di Cassazione, III Sez. Penale, emette la Sentenza n°2598 del 26/01/2004, che sancisce che anche il colombo, o piccione terraiolo, va incluso tra gli animali selvatici, in quanto vive in stato di libertà naturale nel territorio nazionale, rendendo quindi pienamente attuabile anche per Regioni (e per delega alle Provincie) il comma 2 dell’Art. 19 della Lgs 157/92 che prevede il controllo della fauna selvatica annoverando tra la stessa anche il colombo. Sulla base di questa sentenza la Regione Emilia Romagna emette una propria Legge Regionale Emilia Romagna n° 5 del 27/02/2005 dove all’art. 11 si dispone che i Comuni, con la collaborazione delle Aziende USL competenti per il territorio, attuino piani di controllo delle popolazioni di colombi liberi in ambiente urbano e extraurbano; tale concetto viene ribadito tre anni dopo dal Tribunale Amministrativo del Veneto che con la Sentenza n° 3274 del 24/10/2008 sancisce che deve ritenersi applicabile ai piccioni inselvatichiti un regime di contenimento proprio delle specie selvatiche.Si può quindi finalmente dire che i piani di contenimento entrano a questo punto a pieno regime nell’I.P.M. dei piccioni, assieme alle altre forme di contenimento quali i Sistemi meccanici (punte, elettrostatico, reti,), ai controlli con farmaco antifecondativo sino alle torri colombaie. A questo punto qualora metodi ecologici di contenimento correttamente applicati non si dimostrino totalmente efficaci, si può fare ricorso a piani di abbattimento mediante l’impiego di tecniche che assicurino la massima selettività d’azione. Nello specifico che cosa è quindi possibile fare e come è necessario svolgere questi interventi. Un primo fattore fondamentale è identificare l’ambiente nel quale si andrà ad operare, ricordandosi di intervenire sempre e solo dopo aver applicato tutte le tecniche ecologiche possibili. Si ha quindi che in Ambito Rurale ed Extraurbano, metodi ecologici saranno rappresentati dall’utilizzo di cannoncini a gas in pieno campo, da sagome dissuasive, da sistemi di dissuasione all’accesso dei volatili, ecc., ovvero tutti quei mezzi atti a tutelare il benessere animale arrivando, qualora i metodi ecologici non diano risultati, a sviluppare piani di abbattimento mirati, mediante l’utilizzo di fucili con calibro non superiore a 12 mediante appostamento o in forma libera, dall’alba al tramonto.In Ambiente Urbano invece i metodi ecologici prevedono interventi più mirati anche in conformità all’areale nel quale lavorare, quindi si mantengono i metodi dettati dall’I.P.M. dei piccioni, ovvero l’occlusione fisica all’accesso dei volatili ai siti riproduttivi mediante sistemi puntiformi quali reti, linee elettrificate, “punte”, ecc., somministrazione di granaglie trattate con nicarbazina con lo scopo di inibizione della riproduzione, posizionamento di torri colombaie sino a divieti alla popolazione di somministrazione o vendita granaglie, con annesso regime sanzionatorio per chi alimenta i colombi. Se però i metodi ecologici non sono sufficienti ad arginare il problema è data anche la possibilità di mettere in atto piani di abbattimento mediante l’impiego di gabbie-trappola selettive, attivate con esca alimentare.Qualcuno a questo punto, potrebbe quindi ben pensare di porre delle gabbie sopra il proprio condominio, e ogni mattina fare delle belle “mattanze” di colombi per liberare il suo territorio. Fortunatamente non funziona proprio così, ma è necessario seguire un “rigoroso percorso” prima di intraprendere tale servizio. Il primo aspetto formale è una Comunicazione di Inizio Servizio al Comune, nella quale elencare le motivazioni per tali operazioni, la metodologia che si vuole mettere in atto e le autorizzazioni che la ditta dispone. Solo dopo l’autorizzazione da parte del Comune (che avrà consultato il rispettivo servizio Veterinario) si potrà iniziare a lavorare sul contenimento dei colombi. Si provvederà quindi a questo punto a Installare e Controllare Gabbie di Tipo Incruento, garantendo durante il periodo di cattura, che non deve mai corrispondere con il periodo di cova riproduzione, la sopravvivenza degli animali in condizioni di soddisfare quanto previsto dai regolamenti inerenti il benessere animale. Naturalmente in questa fase è prezioso il monitoraggio dei siti e degli esemplari catturati da parte del servizio AUSL competente, per controllare lo stato di salute degli individui catturati, sia sulla base del benessere animale che sulle possibili malattie che potrebbero trasmettere mediante analisi di laboratorio.Una volta catturati gli individui di piccione si passa alla fase più delicata di tutto il servizio, ovvero alla Soppressione sulla base del benessere animale. Tale operazione deve essere svolta nel Rispetto del Regolamento CE 1099/2009 art. 21, ovvero la camera eutanasica deve essere autorizzata da parte dell’AUSL competente e inoltre il personale che eseguirà tale servizio dovrà essere formato sulla base del regolamento precedentemente identificato. Tale Regolamento Europeo dovrà inoltre essere rispettato anche per lo Smaltimento delle carcasse dove le aziende dovranno dimostrare di essere autorizzate non solo allo smaltimento ma anche al loro trasporto. Terminate le operazioni di soppressione sarà sempre fondamentale che l’Azienda presenti una rendicontazione delle Operazioni di controllo dei volatili al comune oggetto di servizio, e che a sua volta i Comuni annualmente inviino la rendicontazione alle Provincie le quali dovranno farle pervenire all’ISPRA entro il 31 marzo dell’anno successivo ai servizi svolti. Si evince quindi che anche la Soppressione dei Volatili ha trovato una sua collocazione nell’ambito dei servizi di Igiene Ambientale, un servizio che però deve rispettare in toto quelli che i sono i presupposti di un benessere animale integrandosi a pieno titolo con i sistemi ecologici di contenimento dei volatili ma da essere attuato solo e quando i sistemi ecologi non sono stati sufficienti a diminuire la pressione dei volatili in un determinato areale.

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