L’impatto che i prodotti alimentari hanno sui consumatori è composto da numerosi fattori. Tolto l’impatto sensoriale legato al gusto e alla “bella presenza” di un piatto e quello igienico-sanitario legato alla sicurezza dell’intera filiera alimentare, non può non essere preso in considerazione uno degli aspetti che più influenzano le scelte dei consumatori: la pubblicità!La comunicazione alimentare ha subìto una vera e propria rivoluzione con l’entrata in vigore del Regolamento CE 1924/2006 (anche soprannominato “Regolamento Claim”), relativo proprio alle indicazioni nutrizionali e sulla salute che accompagnano gli alimenti. La vera innovazione di questa normativa risiede nel passaggio da una seria di divieti a una lista positiva da cui attingere per inserire le giuste indicazioni in etichetta. L’Operatore del settore alimentare, infatti, prima doveva fare riferimento ai divieti inseriti nel D.Lgs. 109/92 e nello specifico aveva il divieto di pubblicizzare e presentare i prodotti alimentari in modo che potessero indurre in errore il consumatore.Dall’entrata in vigore del Reg. CE 1924/2006 e sue successive modifiche, invece, può fare riferimento a una lista precisa di indicazioni utilizzabili in etichetta. Si è passati quindi da un sistema negativo, costituito da prescrizioni atte a vietare l’utilizzo di richiami ingannevoli, a un sistema positivo, costituito da liste di possibili indicazioni nutrizionali e salutistiche, dando la possibilità di adottare termini o locuzioni con specifiche condizioni d’uso. In quest’ottica, quindi, la normativa va intesa come uno strumento, sia per i consumatori che per gli operatori del settore alimentare, in modo da contrastare da un lato la pubblicità ingannevole e dall’altro la concorrenza sleale.Per questo, si applica a tutte le indicazioni presenti nelle comunicazioni commerciali degli alimenti, indifferentemente dal fatto che esse siano presenti nell’etichetta che accompagna il prodotto o presentate nelle pubblicità attraverso i canonici canali di comunicazione, che siano sotto forma di parole, disegni o simboli. Tutti gli alimenti che presentano tali indicazioni ricadono nel campo di applicazione del “Regolamento Claim” (con alcune eccezioni nelle condizioni d’uso di tali indicazioni nei prodotti freschi, sfusi e non confezionati) mentre non rientrano nel campo di applicazione del regolamento i prodotti alimentari destinati a un’alimentazione particolare, le acque minerali naturali, le acque destinate al consumo umano e gli integratori alimentari che sono oggetto di specifiche discipline verticali.Tutte le indicazioni possibili nonché le condizioni da soddisfare affinché le stesse possano essere espresse in etichetta, sono riportate nell’Allegato al Regolamento CE 1924/2006 e ss.mm.ii. L’unico principio che accomuna tutte le indicazioni è che queste devono essere conformi a quanto previsto dal Regolamento e che chiaramente “non siano false, ambigue, fuorvianti o dare adito a dubbi sulla sicurezza e adeguatezza del prodotto alimentare o ancora incoraggiarne consumi eccessivi”. A tutti gli effetti, il Reg. CE 1924/2006 rappresenta la norma di riferimento in materia, ma nel tempo ha subito diverse modifiche, aggiornamenti e integrazioni in quanto l’argomento che tratta è strettamente legato all’evoluzione del sapere scientifico legato all’influenza di cibo e nutrienti sulla salute e la dieta dell’uomo. Nasce quindi con l’idea di armonizzare il panorama normativo inerente a questa materia composto da tutte le precedenti normative prodotte nei singoli Stati Membri. Le successive modifiche e integrazioni sono stati: Reg. CE 107/2008; Reg. CE 109/2008; Reg. UE 116/2010; Reg. CE 353/2008; Reg. UE 432/2012 e Reg. UE 536/2013.Capiamo allora cosa sono i Claim, le “indicazioni nutrizionali” e le “indicazioni salutistiche” e come queste devono essere presentate a norma di legge. Per definizione un Claim è un’indicazione che afferma, suggerisce o che sott’intende una proprietà. In questo campo ricadono anche immagini o disegni che possono suggerire una determinata caratteristica del prodotto alimentare. Nel “Regolamento Claim” ci si riferisce, quindi, a due tipologie di indicazioni: quelle nutrizionali e quelle salutistiche. Per “indicazione nutrizionale” si intende qualunque “indicazione che affermi, suggerisca o sottintenda che un alimento abbia particolari proprietà nutrizionali benefiche, dovute all’energia che apporta o che apporta a tasso ridotto o accresciuto o che non apporta all’alimento e alle sostanze nutritive (o di altro tipo) che contiene, che contiene in proporzioni ridotte o accresciute, o che non contiene”. Per “indicazioni sulla salute” invece si intende “qualunque indicazione che affermi, suggerisca o sottintenda l’esistenza di un rapporto tra una categoria di alimenti, un alimento o uno dei suoi componenti e la salute umana”. Come si comporrà allora un’etichetta di un prodotto che prevede anche indicazioni nutrizionali e salutistiche?A livello pratico, l’esposizione dei claims prevede l’esposizione obbligatoria della dichiarazione nutrizionale. Si dovranno evidenziare perciò i valori nutrizionali, i singoli nutrienti e il valore energetico (apporto calorico) per 100 g di prodotto così come previsto dalla normativa vigente. Successivamente si passa a scegliere, in base alle caratteristiche del prodotto quali claims utilizzare. In questo la normativa è intransigente, oltre a non poter utilizzare indicazioni non veritiere e, quindi, non pertinenti con il prodotto che si sta pubblicizzando, sottolinea come la responsabilità di quanto indicato in etichetta, anche da questo punto di vista, ricada sull’Operatore del settore alimentare che, perciò, dovrà essere in grado di dimostrare scientificamente, non solo la fondatezza delle indicazioni scelte, ma anche il rispetto delle condizioni generali imposte dalla normativa. Le diciture riportate nell’Allegato del “Regolamento Claim” devono essere inserite per come concepite dal regolamento stesso e quindi non possono essere sostituite da indicazioni equivalenti. Inoltre, qualora siano presenti indicazioni nutrizionali o salutistiche su sostanze che non compaiono nella dichiarazione nutrizionale, la quantità di tale sostanza deve essere posizionata nello stesso campo visivo della dichiarazione nutrizionale. Le indicazioni nutrizionali riportate nell’Allegato si suddividono in: indicazioni su specifiche sostanze e indicazioni comparative.Queste ultime si usano quando si vuole confrontare la composizione dell’alimento con una gamma di alimenti della stessa categoria. In questo caso, però, la comparabilità di alimenti di una stessa categoria si basa sull’omogeneità di materie prime e processi, sulla similarità di occasioni di consumo e su simili caratteristiche nutrizionali. Per completezza di informazione l’elenco aggiornato delle indicazioni nutrizionali utilizzabili per presentare prodotti alimentari deriva dall’ultima modifica al Reg. CE 1924/2006 apportata, nel 2012, con il Reg. 1047/2012. Anche per le indicazioni salutistiche devono essere seguite le condizioni necessarie per la loro espressione in etichetta. In particolare questi claims sono consentiti solo se sono contemplati dalla normativa vigente e se viene riportata una dicitura relativa all’importanza di “una dieta varia ed equilibrata e di uno stile di vita sano”; se vengono indicate le quantità e le modalità di consumo necessarie per ottenere l’effetto benefico indicato; e se, qualora fosse il caso, vengono indicati gruppi o tipologie di persone che dovrebbero evitare di consumare tale alimento e opportune avvertenze se sussistono rischi per la salute per consumi di quantità eccessive. In ogni caso è vietata qualsiasi indicazione che suggerisca che la salute potrebbe risultare compromessa dal mancato consumo dell’alimento o che faccia riferimento alla percentuale o all’entità della perdita di peso o, ancora, che faccia riferimento al parere di un solo medico o altro operatore sanitario. La normativa poi distingue le indicazioni sulla salute in due tipologie: le indicazioni sulla salute diverse da quelle che si riferiscono alla riduzione del rischio di malattia e allo sviluppo e salute dei bambini e quelle invece inerenti alla riduzione dei rischi di malattia. Anche in questo caso, nel 2012, viene prodotto il Regolamento UE 432/2012 che contiene l’elenco aggiornato delle indicazioni salutistiche utilizzabili, e nello specifico rappresenta l’elenco aggiornato di indicazioni funzionali generiche associate alla salute. Sarà l’Operatore del settore alimentare poi a scegliere se sviluppare il claim come indicazione funzionale generica oppure come indicazione riferita alla riduzione del rischio di malattia.I numerosi aggiornamenti alla normativa fanno intendere come gli argomenti trattati siano costantemente in evoluzione, anche per questo la Commissione Europea lascia consultabili gli elenchi dei claims nutrizionali (Nutrition and Health Claims) e quelli di salute (Health claims) attualmente autorizzati. Queste liste sono in continua trasformazione proprio perché la Commissione stessa dà la possibilità di proporre la formulazione di nuove indicazioni sulla salute che siano chiaramente supportate da specifici studi scientifici. Una volta compilata la domanda di autorizzazione, questa verrà sottoposta al parere dell’EFSA (Autorità Europea per la Sicurezza Alimentare). Questa comunicherà la sua decisione alla Commissione Europea, agli Stati Membri e al richiedente. In caso positivo la nuova indicazione sulla salute sarà autorizzata ad entrare a far parte delle liste ufficiali utilizzabili da qualsiasi operatore del settore alimentare. Lo scopo ultimo di tutto il sistema è quello di proteggere la salute dei consumatori e soprattutto renderli più consapevoli delle scelte fornendo loro la più completa e corretta informazione sul prodotto.Federica Tavassi: Consulente per l’HACCP