Con la Circolare n. 5 del 27 marzo 2019, la Direzione Generale degli ammortizzatori sociali e della formazione ha previsto condizioni più ampie di accesso alla CIGS per le imprese appaltatrici di servizi di mensa o servizi di pulizia, accogliendo alcune delle critiche ricevute per le difficoltà riscontrate. In particolare, si prevede la possibilità di accedere al trattamento di CIGS per cessazione dell’attività dell’azienda appaltatrice del servizio di mensa o pulizia, in conseguenza della scadenza del contratto di appalto, a seguito della cessazione di attività dell’azienda committente.Come previsto dal decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali n. 94033 del 13 gennaio 2016, il trattamento straordinario di integrazione salariale per l’azienda appaltatrice dei servizi di mensa e pulizia non può avere una durata superiore a quella del contratto di appalto.In merito a tale ultima previsione – si legge nella circolare – sono state rappresentate da più parti difficoltà nell’accesso alla CIGS per le imprese appaltatrici laddove le stesse abbiano sottoscritto un contratto di appalto con aziende che cessino l’attività produttiva e che pertanto, cessando l’attività, non abbiano interesse a prorogare e/o rinnovare il contratto di appalto nelle more della fruizione della CIGS per cessazione.Per questo, al fine di fornire tutela anche ai lavoratori dipendenti delle aziende appaltatrici che altrimenti non potrebbero accedere alla CIGS, la Direzione Generale specifica che si può consentire l’accesso al trattamento di CIGS, a condizione che il contratto di appalto fosse vigente al momento della decisione aziendale della committente di cessare l’attività produttiva, non rilevando ai fini della durata della CIGS che il contratto di appalto venga a scadere e non venga prorogato proprio in ragione della cessazione di attività della committente.