Strumento largamente adottato dalle amministrazioni pubbliche per far fronte a particolari situazioni di emergenza in un ambito delicato come quello della raccolta dei rifiuti urbani, le “ordinanze contingibili e urgenti” con cui si proroga l’affidamento dei servizi a un dato gestore non sempre sono legittime, e rischiano di essere annullate dai tribunali amministrativi.Un esempio recente è dato dalla sentenza n. 1483 del 20/09/2019 del Tar della Puglia (Lecce, Sez. II), con cui viene accolto il ricorso di una società cooperativa contro l’ordinanza “contingibile e urgente” approvata dal Sindaco di un piccolo Comune in provincia di Lecce, per la proroga di 12 mesi dell’affidamento del servizio di igiene urbana all’attuale gestore — già beneficiario di una prima proroga di altri 12 mesi.Secondo il ricorrente, la proroga è avvenuta in violazione dei “principî di tutela della concorrenza e del divieto di affidamento diretto di appalti pubblici, del codice dei contratti pubblici e della direttiva comunitaria 2014/24/UE in materia di appalti pubblici, dell’art. 23 L. n. 62/2005, dell’art. 24 L.R. Puglia n. 24/2012, dell’art. 191 D. Lgs. n.152/2006 e dell’art. 50 TUEL”.I giudici amministrativi accolgono il ricorso, disponendo l’annullamento dell’atto impugnato e condannando il Comune a pagare le spese di lite. Il Comune avrebbe dovuto infatti indire una cosiddetta “gara-ponte” in attesa dell’esito della gara a livello unitario indetta da AGER Puglia il 25 luglio 2018. Una precedente ordinanza cautelare del Tar di Lecce (29/11/2018) aveva fissato in trenta giorni il termine iniziale per l’espletamento di tale gara. Non avendola indetta, il Comune ha di fatto “trasformato l’istituto della proroga da strumento eccezionale a mezzo ordinario di affidamento del servizio”.Un altro criterio di legittimità delle ordinanze contingibili e urgenti è che non impongano unilateralmente le condizioni economiche della prosecuzione dell’affidamento, oltre a garantire che l’attività di gestione dei rifiuti risponda a “criteri di efficacia, efficienza, economicità, trasparenza, fattibilità tecnica ed economica” (art. 178 del D.lgs. n. 152/2006). Vedi, a questo proposito, la sentenza del Tar di Reggio Calabria del 2/07/2019, n. 437.