A partire dal marzo 2000, con l’approvazione del d.p.r. 34 è stato rinnovato il sistema di Qualificazione delle imprese e, da allora, l’unico documento qualificante è la Certificazione SOA. Prima di questa data esisteva già un precedente percorso di Certificazione: l’iscrizione all’Albo Nazionale dei Costruttori. A partire dal 2006, data di pubblicazione del d.lgs 163 Codice dei Contratti Pubblici, si delinea l’imminente rinnovamento del sistema di qualificazione che, tuttavia, trova riscontro solo con la tardiva pubblicazione del d.p.r. 207 (nuovo “Regolamento” SOA), che entra in vigore l’8 giugno del 2011. Vengono modificate categorie e ampliate le classifiche, vengono ulteriormente dettagliati i requisiti necessari e viene applicata una sostanziosa riduzione della tariffa di Attestazione per le imprese che si attestano nelle prime due classifiche di importo). Tuttavia, nella sostanza, il nuovo Regolamento SOA non stravolge più di tanto il già rodato sistema di Qualificazione.La SOA è una Certificazione che qualifica l’impresa a partecipare agli appalti pubblici in categorie di opere e classifiche di importo, entrambe commisurate alle capacità ed all’esperienza che l’azienda ha dimostrato all’Organismo di Attestazione. Una volta ottenuta, la Certificazione SOA vale cinque anni (previa conferma di validità al terzo anno) e viene emessa, da Organismi SOA appositamente autorizzati, al termine di un’approfondita valutazione dei requisiti imposti dalla legge, riscontrabili negli ultimi dieci esercizi di attività dell’impresa interessata; in particolare, verranno presi in considerazione i lavori eseguiti negli ultimi dieci anni e i cinque migliori documenti di reddito tra gli ultimi dieci approvati e depositati.In particolare, le categorie di opere sono 52:
- 13 riguardanti opere di carattere generale
- 39 riguardanti opere specializzate
Le classifiche di importo sono 10:
- I fino a euro 258.000
- II fino a euro 516.000
- III fino a euro 1.033.000
- III bis fino a euro 1.500.000
- IV fino a euro 2.582.000
- IV bis fino a euro 3.500.000
- V fino a euro 5.165.000
- VI fino a euro 10.329.000
- VII fino a euro 15.494.000
- VIII oltre euro 15.494.000
Ciascuna classifica abilita l’impresa in possesso di Certificazione SOA a concorrere ad appalti di importi pari alla classifica accresciuta di un quinto. Per ottenere la Certificazione SOA in classifiche di importo maggiori della II (oltre i 516.000,00 euro) è obbligatorio disporre di un Sistema di Qualità aziendale, che sia certificato secondo la vigente norma (UNI EN ISO 9001). In base alla normativa vigente, gli Organismi di Attestazione SOA, sono tenuti a riscontrare la bontà, veridicità, correttezza e sostanza di tutti i documenti che l’impresa utilizza ai fini della dimostrazione dei requisiti utili alla propria Qualificazione; tale processo di verifica prevede che la SOA interroghi sistemi informativi, banche dati, Enti che hanno rilasciato dichiarazioni o certificati.
Quali sono le categorie SOA coerenti con i lavori oggetto dei bonus edilizi
Secondo quanto chiarito dalla Commissione consultiva di monitoraggio del Consiglio Superiore dei Lavori Pubblici con il Documento n. 1 del 20 marzo 2023, ai fini della qualificazione dell’impresa, non è necessaria un’esatta corrispondenza tra categorie SOA e lavori da eseguire ma è sufficiente accertare l’effettivo possesso, da parte dell’impresa, di una professionalità qualificata, intesa come coerenza tecnica fra la natura dei lavori trainanti o prevalenti da eseguire e quelli dimostrati per l’ottenimento dell’attestato di qualificazione.
Requisiti di Attestazione SOA
Di seguito è elencata una sintesi dei requisiti che occorre dimostrare all’Organismo di Attestazione per conseguire l’Attestazione SOA. La dimostrazione dei requisiti è possibile per il tramite di dichiarazioni sostitutive di atto notorio, documenti fiscali o apposite certificazioni da reperire presso i consueti organismi istituzionali (Camera di Commercio, Agenzia Entrate, etc.).Requisiti di ordine generale:- Regolarità ai fini della normativa antimafia e requisiti di moralità professionale.Iscrizione al Registro delle Imprese e assenza di procedure concorsuali (fallimento, concordato preventivo, ecc.).- Regolarità e assenza di gravi violazioni nello svolgimento della attività d’impresa.- Non aver prodotto false dichiarazioni con dolo o colpa grave.- Regolarità ai fini della norma che disciplina il diritto al lavoro dei disabili.- Regolarità del DURC (Documento Unico di Regolarità Contributiva).Requisiti di ordine speciale:- Requisiti di capacità economica- Idonee referenze bancarie.- Cifra d’affari in lavori pari al 100% degli importi delle classifiche richieste nelle varie categorie.- Patrimonio netto di valore positivo riferito all’ultimo bilancio depositato (solo per i soggetti tenuti alla redazione del bilancio).- Idonea attrezzatura tecnica non inferiore al 2% della cifra d’affari in lavori (attrezzatura in proprietà, in leasing o in noleggio); l’ammontare dell’attrezzatura a nolo non può superare il 60% del valore totale.- Idoneo organico medio annuo dimostrato dal costo complessivo sostenuto per il personale dipendente non inferiore al 15% della cifra d’affari in lavori, di cui il 40% per il personale operaio; in alternativa il costo del personale assunto a tempo indeterminato non inferiore al 10% della cifra d’affari in lavori, di cui l’80% riferito a personale tecnico laureato o diplomato. In caso di società di persone o imprese individuali è possibile usufruire della “retribuzione convenzionale INAIL”.Requisiti di capacità tecnica:- Idonea direzione tecnica, il direttore tecnico deve essere in possesso di idoneo titolo di studio o, per classifiche fino alla III-bis, di esperienza professionale quinquennale come direttore di cantiere; deve possedere i requisiti generali previsti dalla norma; il ruolo di direttore tecnico può essere ricoperto dal titolare dell’impresa, dal legale rappresentante, dal socio, dall’amministratore, da un dipendente o da un professionista esterno in possesso di contratto d’opera professionale regolarmente registrato.- Esecuzioni di lavori nelle singole categorie di importo non inferiore al 90% di quello della classifica richiesta.- Lavori di punta: esecuzione di un lavoro o, in alternativa, di due lavori o, in alternativa, di tre lavori in ogni categoria richiesta di importo rispettivamente pari al 40% (1 lavoro), al 55% (2 lavori), al 65% (3 lavori) di quello della classifica richiesta.Cristina Cardinali